CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 10 luglio 2020, n. 60.

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. 

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Occorre precisare che, come disposto dall’art. 14, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale.

All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.

Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.

Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.

I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e disecondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltrel’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con ilconsenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che nonconcorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possessodi specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido perl’insegnamento della disciplina.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di linguainglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorieprovinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17,dell’Ordinanza.

In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della linguainglese, sar precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere inpossesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale.

L’aspirante dovr fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.

Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuanola didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO

Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati la carenza di titolo con valore abilitante, gli Ufficiprocederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.

L’efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovr essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazioneprofessionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificatiper soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritariadi assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2021, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incaricoannuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2022.

LICEI MUSICALI

Nel caso di esaurimento delle GPS o delle graduatorie di istituto delle varie specialità strumentali della A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti modalità operative:

1) Esaurimento delle GPS:

a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto.

b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:

- le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento

- le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento

- le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento.

2) Esaurimento delle graduatorie di istituto
a) I dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei licei viciniori della provincia
b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o di assenza di altri licei musicali

nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1) “Esaurimento delle GPS”.

2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430,dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attivit didattica.

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art. 554del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsiprovinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorieprovinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante loscorrimento delle graduatorie d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attivit didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale,sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Si richiama, infine, l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato DM,nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principicontenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1,comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichiper supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996,in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

E’ prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilit , non ricorrendo le condizioni di cui all’art.3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalit dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni eassegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/20-21/22.

All’esito della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, attualmente in corso di espletamento, laddove dovessero residuare dei posti, verranno fornite specifiche e separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

Per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devonorecare in ogni caso il termine.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilit di differire la presa di servizioper i casi contemplati dalla normativa (es. maternit , malattia, infortunio, etc...).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 360, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “...si assenti in un'unica soluzione a decorrere da unadata anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rilevaesclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostantiprocedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e dacomputarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1,del codice civile”.

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato conrapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c6, e l’art. 39, conparticolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto contodi quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personaleATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di postiSi precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provincialiper titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorieprovinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorit di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21,33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo lagraduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo allasuddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorit nellascelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offertiall’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa cheper sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorit di scelta si applica, nell’ambito deicriteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficiorisulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuoleubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanatenell’allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A8: Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...”.Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai finidel collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che sianodeceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermit che hannodato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c. 2, della L. n. 407/98.

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONEDI RITO

Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneit all’impiego stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98.

Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 delD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

 

 
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