Con decreto n. 383/2026, pubblicato il 22 agosto 2026, il Presidente della Sezione Seconda del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., nell’interesse di un alunno con disturbo dello spettro autistico di grado III riconosciuto in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, avverso il diniego di conferma della docente di sostegno opposto dall’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. Il ricorso e l’istanza cautelare sono stati proposti dallo Studio Legale Gallenca, in collaborazione con l’Avv. Stefano Callà del Foro di Torino, nell’interesse dei genitori del minore.
Il minore, in età di scuola dell’infanzia, ha frequentato nell’anno scolastico 2025/2026 un istituto comprensivo di Torino, dove è stato affidato a una docente di sostegno con la quale ha instaurato, secondo quanto documentato nel verbale del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione del 18 maggio 2026, un rapporto funzionale di riferimento che ha consentito significativi progressi nelle dimensioni della socialità, della comunicazione — attraverso un sistema di comunicazione per immagini costruito specificamente con quella docente — e dell’autonomia. Tali miglioramenti sono stati confermati, oltre che dal GLO, anche dalla neuropsicomotricista e dalla terapista ABA che hanno in carico il minore, entrambe concordi, unitamente ai genitori e al personale scolastico, nel richiedere la riconferma della medesima docente per l’anno scolastico successivo, al fine di garantire la continuità del progetto educativo individualizzato.
Nei termini previsti dalla normativa, la famiglia ha presentato tempestivamente, entro il 31 maggio 2026, la richiesta di conferma; la docente interessata ha a propria volta manifestato, entro il termine, la disponibilità a essere riconfermata sul medesimo posto. Anche la neuropsichiatra infantile referente del caso e la psicomotricista hanno prodotto relazioni scritte a sostegno della richiesta, evidenziando il rischio concreto di regressione degli apprendimenti in caso di sostituzione della figura di riferimento.
A fronte di tale quadro istruttorio, la dirigenza scolastica ha comunicato il diniego soltanto in data 1° agosto 2026 — a distanza di oltre un mese e mezzo dal termine del 15 giugno previsto dall’art. 13 dell’ordinanza ministeriale MIM n. 27/2026 per la comunicazione dell’esito della valutazione a famiglia, docente interessato e ufficio territorialmente competente — con una motivazione limitata al generico richiamo «nel rispetto di quanto previsto dalla normativa», priva di qualunque riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, e recante altresì un’affermazione di segno contraddittorio circa la pretesa recessività della conferma rispetto alle posizioni di punteggio nelle graduatorie.
Il ricorso proposto avverso tale provvedimento ha censurato, in primo luogo, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, in violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 13 dell’O.M. 27/2026, evidenziando come la valutazione resa dal Gruppo di Lavoro Operativo fosse di segno esattamente opposto a quello del diniego; in secondo luogo, la violazione del termine procedimentale del 15 giugno, con conseguente compressione dei tempi utili alla tutela giurisdizionale; in terzo luogo, la contraddittorietà intrinseca del provvedimento, nella parte in cui adombra una recessività della conferma rispetto al punteggio, in contrasto con la previsione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, che attribuisce alla conferma del docente di sostegno «precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato». Il ricorso ha altresì richiamato, a fondamento delle censure, l’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, il principio dell’accomodamento ragionevole di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata con legge n. 18/2009, nonché i principi costituzionali di solidarietà sociale, uguaglianza e diritto all’istruzione di cui agli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione, con riserva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 66/2017 ove ne fosse stata ravvisata la necessità.
Il Presidente della Sezione, ravvisato «allo stato, prevalente l’interesse del minore alla continuità didattica, in attesa del necessario approfondimento della questione in sede collegiale», ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, fissando la camera di consiglio per la trattazione collegiale al 24 settembre 2026. Il decreto ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento — cautela osservata anche nella presente trattazione della vicenda.
Si tratta di una decisione di natura interinale, resa allo stato degli atti e priva di espressa motivazione in punto di fumus boni iuris, secondo lo schema tipico dei decreti monocratici ex art. 56 c.p.a.: la questione dovrà essere riesaminata collegialmente alla camera di consiglio del 24 settembre 2026, quando le amministrazioni resistenti — allo stato non ancora costituite in giudizio — potranno depositare le proprie difese. Il decreto ha comunque prodotto l’effetto pratico immediato di preservare, nelle more della decisione collegiale, la posizione del minore rispetto al posto di sostegno già occupato nell’anno scolastico precedente, scongiurando il rischio, altrimenti imminente, di consolidamento delle ordinarie operazioni di attribuzione delle supplenze entro il termine del 31 agosto previsto dall’art. 13, comma 5, dell’O.M. 27/2026.
La vicenda offre l’occasione per richiamare l’istituto della conferma del docente di sostegno disciplinato dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. 66/2017, che consente — su richiesta della famiglia e previa valutazione, da parte del dirigente scolastico, dell’interesse del discente — la proposta di conferma del docente in possesso del titolo di specializzazione sul medesimo posto assegnato nell’anno scolastico precedente, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, fermi restando la disponibilità del posto e il preventivo espletamento delle operazioni relative al personale di ruolo. Il comma 3-bis estende la possibilità di conferma, a determinate condizioni, anche a specifiche categorie di docenti privi del titolo di specializzazione. La procedura attuativa per l’anno scolastico 2026/2027 è dettagliata dall’art. 13 dell’ordinanza ministeriale MIM n. 27 del 16 febbraio 2026, che scandisce il procedimento nei termini del 31 maggio (istanza della famiglia), del 15 giugno (comunicazione dell’esito) e del 31 agosto (conferma improrogabile).
La giurisprudenza amministrativa, pur non riconoscendo un diritto assoluto e incondizionato alla conferma della medesima persona fisica del docente — dovendo l’istituto essere bilanciato con le posizioni degli altri aspiranti e con la disponibilità effettiva del posto — ha costantemente ribadito il rilievo del principio di continuità didattica, specie per gli alunni con disabilità, per i quali continui cambiamenti della figura di riferimento possono comprometterne il percorso di sviluppo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3104). Il procedimento delineato dall’art. 14, comma 3, d.lgs. 66/2017 è stato inoltre qualificato dalla giurisprudenza di merito come procedimento tipizzato che impone al dirigente scolastico non una mera facoltà, ma un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza della famiglia, con motivazione ancorata alla specifica situazione dell’alunno.
La vicenda conferma l’importanza, nelle richieste di conferma del docente di sostegno, di una solida base istruttoria — verbali del GLO, relazioni degli specialisti coinvolti nel percorso riabilitativo, documentazione sull’evoluzione del quadro clinico e funzionale del minore — idonea a supportare, in sede di eventuale contenzioso, sia il fumus della pretesa sia la gravità e irreparabilità del pregiudizio in caso di mancata tutela cautelare. Il calendario procedimentale rigido imposto dall’O.M. 27/2026, con il termine improrogabile del 31 agosto per le conferme, rende inoltre essenziale una tempestiva reazione giudiziale a fronte di dinieghi tardivi o insufficientemente motivati, come dimostra la stretta sequenza tra la comunicazione del diniego (1° agosto), la proposizione del ricorso (21 agosto) e l’ottenimento della tutela cautelare monocratica (22 agosto). Si darà conto degli sviluppi della vicenda all’esito della camera di consiglio collegiale fissata per il 24 settembre 2026.









