L'apertura dell'anno scolastico 2026/2027 porta con sé, in modo pressoché contestuale, due interventi normativi che incidono direttamente sull'insegnamento dei temi relativi al corpo umano, alla riproduzione e alla sessualità nel primo ciclo di istruzione: il decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, che adotta le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, e la legge 9 giugno 2026, n. 104, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico». Le due fonti operano su piani distinti e vanno lette in combinato disposto, poiché dalla loro corretta interazione dipende l'individuazione degli obblighi procedurali gravanti sulle istituzioni scolastiche nella programmazione didattica di quest'anno.
Il DM 221/2025 sostituisce integralmente le Indicazioni nazionali allegate al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, rimaste in vigore per oltre un quattordicennio. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026 dopo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (seduta plenaria n. 151 del 27 giugno 2025) e il parere del Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, adunanze del 9 settembre e del 4 novembre 2025), trova applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in prima battuta per le sole classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con graduale estensione alle classi successive secondo il regime transitorio dettagliato dall'art. 5. Le precedenti Indicazioni del 2012 restano invece applicabili, fino alla conclusione dei rispettivi percorsi, alle classi intermedie già funzionanti nell'anno scolastico 2025/2026.
Sul piano dei contenuti, il nuovo testo ricolloca al centro del curricolo la dimensione delle conoscenze disciplinari, accanto alle competenze attese, e riorganizza le singole discipline secondo una struttura uniforme: finalità, obiettivi specifici di apprendimento e competenze attese, conoscenze essenziali. Le scienze, in questa architettura, ricomprendono tra i propri nuclei fondanti lo studio del corpo umano, dei suoi apparati e delle sue funzioni, incluse quelle riproduttive.
Secondo quanto risulta dalla struttura per obiettivi di apprendimento delle Indicazioni nazionali allegate al DM 221/2025, il percorso di scienze accompagna gli alunni, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, in una progressione che muove dal riconoscimento delle parti principali del corpo umano -con particolare attenzione, nella classe terza della primaria, agli organi di senso - fino alla descrizione del funzionamento del corpo e alla prima acquisizione di informazioni sulle funzioni riproduttive, prevista tra gli obiettivi della classe quinta. Il curricolo della scuola secondaria di primo grado completa il percorso, ricomprendendo tra gli obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe terza la conoscenza delle funzioni riproduttive e dei relativi apparati, degli effetti dello sviluppo puberale sulla sessualità e dei rischi connessi alle malattie sessualmente trasmissibili, riproposti anche nella sezione dedicata alle conoscenze essenziali della disciplina.
Su questo specifico contenuto normativo - l'esatta collocazione dei singoli obiettivi nelle pagine dell'allegato tecnico al decreto - questo contributo si basa su quanto ricostruito dalla stampa specializzata; non essendo stato possibile, in questa sede, un riscontro diretto sull'articolazione integrale dell'allegato alle Indicazioni nazionali (documento di ampiezza considerevole), si raccomanda ai lettori interessati alla programmazione didattica di verificare il testo integrale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il secondo tassello normativo è costituito dalla legge 9 giugno 2026, n. 104 — da non confondere con l'omonima legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza e integrazione delle persone con disabilità — pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2026 ed entrata in vigore il 7 luglio 2026. Il testo, composto da un numero contenuto di disposizioni, introduce un regime differenziato per grado scolastico in relazione alle attività didattiche riguardanti l'ambito della sessualità e dell'affettività.
Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, l'art. 1, comma 5, della legge vieta lo svolgimento di attività didattiche o progettuali riconducibili all'ambito della sessualità che eccedano quanto già previsto dalle Indicazioni nazionali. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la legge subordina la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che trattino temi di affettività e sessualità all'acquisizione del consenso informato scritto e preventivo dei genitori degli studenti minorenni, ovvero dello studente stesso se maggiorenne. La procedura richiede che la scuola trasmetta alle famiglie, con almeno sette giorni di anticipo, i materiali didattici, gli obiettivi formativi e l'indicazione degli eventuali esperti o associazioni esterne coinvolti; il consenso può essere negato senza obbligo di motivazione e, in tal caso, l'istituzione scolastica deve garantire agli studenti non autorizzati un'attività alternativa nello stesso segmento orario. La legge reca infine una clausola di invarianza finanziaria, sicché gli adempimenti organizzativi restano a carico delle scuole con le risorse ordinariamente disponibili.
Il punto di raccordo tra i due provvedimenti è dato proprio dalla formulazione dell'art. 1, comma 5, della legge 104/2026, che esenta dal proprio ambito applicativo i contenuti già ricompresi nelle Indicazioni nazionali. Ne discende che l'insegnamento curricolare delle scienze - comprensivo, come illustrato, dello studio del corpo umano, delle funzioni riproduttive e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili nei termini stabiliti dal DM 221/2025 - non rientra tra le «attività attinenti all'ambito della sessualità» per cui la legge richiede l'acquisizione del consenso informato dei genitori. Si tratta di insegnamento obbligatorio, ordinariamente impartito nell'ambito del monte ore di scienze e oggetto di valutazione periodica, distinto per natura e per fonte dalle attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa disciplinate dalla legge sul consenso informato, che restano tipicamente collegate a progetti facoltativi, spesso condotti con il concorso di esperti o associazioni esterne alla scuola.
Questa lettura sistematica trova conferma nella diversa base costituzionale delle due discipline: mentre l'obbligo scolastico di istruzione (art. 34 Cost.) e la libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.) fondano la prescrittività delle Indicazioni nazionali quale strumento di definizione dei saperi essenziali comuni a tutti gli studenti, la legge 104/2026 attinge al principio di corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia (art. 30 Cost.) per introdurre, sui soli contenuti ulteriori rispetto al curricolo obbligatorio, un meccanismo di codecisione familiare.
Sul piano organizzativo, la distinzione appena illustrata comporta conseguenze pratiche di immediato rilievo per i collegi dei docenti e per le segreterie scolastiche, chiamati in questa fase di avvio dell'anno a distinguere, nella programmazione didattica e nel Piano triennale dell'offerta formativa, tra:
– i contenuti di scienze relativi a corpo umano, apparati e funzioni riproduttive, insegnati nell'ambito del curricolo obbligatorio secondo la scansione stabilita dalle Indicazioni nazionali, per i quali non è richiesta alcuna forma di consenso preventivo delle famiglie, fermo restando il diritto dei genitori a essere informati, in sede di presentazione della programmazione annuale, sui contenuti e sui metodi didattici adottati;
– le attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che trattino temi di affettività, sessualità o identità di genere con il concorso di esperti esterni, per le quali va invece attivata la procedura di informativa e consenso scritto prevista dalla legge 104/2026, con relativa predisposizione di modelli di informativa, di consenso e di documentazione delle attività alternative offerte agli studenti non autorizzati.
Le istituzioni scolastiche dovranno inoltre curare, ai sensi dell'art. 3 del DM 221/2025, l'adeguamento progressivo dei libri di testo e del curricolo di istituto ai nuovi obiettivi di apprendimento, mentre l'editoria scolastica è tenuta ad allineare i contenuti adottati a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2026/2027.
Il quadro sopra descritto si colloca in un contesto di acceso dibattito pubblico: contro la legge 104/2026 è stata avviata, nell'agosto 2026, una raccolta di firme per un referendum abrogativo, con termine per il deposito delle sottoscrizioni fissato al 30 settembre 2026. L'esito dell'iniziativa referendaria - e l'eventuale successivo giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale - potrà incidere sul regime del consenso informato per le attività extracurricolari, ma non è destinato a riguardare, per le ragioni esposte, l'insegnamento curricolare obbligatorio dei contenuti di scienze relativi al corpo umano e alla riproduzione, la cui base normativa risiede autonomamente nel DM 221/2025. Le istituzioni scolastiche sono pertanto chiamate, sin da questo avvio d'anno, a mantenere ben distinti, nella propria documentazione didattica e informativa alle famiglie, i due regimi, onde prevenire contestazioni fondate su una loro impropria sovrapposizione.









