Premesso che la L. 207/2024 ha esteso l’obbligo di verifica ex art 48 Bis DPR 602/1973 per pagamenti superiori ad € 2500 netti per somme dovute a titolo di stipendi , salari, compensi accessori etc liquidati a dipendenti pubblici a decorrere da maggio 2026.
Ciò premesso si chiede se tale verifica debba essere effettuata anche per pagamenti relativi a fondi liquidati tramite cedolino unico.
Infatti esiste la possibilità che un incarico da liquidare tramite cedolino unico possa superare la soglia di € 2.500,00 netti.
L’Anquap ritiene che tale obbligo spetti alle scuole solo per somme liquidate dal bilancio dell’Istituto mentre per le somme liquidate tramite cedolino unico tale onere dovrebbe ricadere sul MEF.
Si chiede un Vs parere al riguardo.
Distinti saluti
Risposta
L'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 obbliga le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 — nonché le società a prevalente partecipazione pubblica — a verificare, prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla soglia di legge, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale soglia. In caso affermativo, l'amministrazione è tenuta a sospendere il pagamento e a segnalare la circostanza all'agente della riscossione.
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), all'art. 1, comma 84-85, ha esteso l'ambito applicativo della norma ai pagamenti di natura retributiva (stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento), con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026. in tal senso testualmente recita la norma: "Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026."
La soglia applicabile ai pagamenti retributivi come rappresentato nel quesito è di € 2.500,00 netti, segna come si può facilmente vedere una significativa estensione dell'obbligo rispetto alla soglia ordinaria, coinvolgendo in linea teorica un ampio ventaglio di erogazioni alle dipendenze di enti pubblici.
Con riguardo al sistema del cedolino unico come è noto è stato istituito ai sensi dell'art. 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il D.M. MEF del 1° dicembre 2010, ed è gestito operativamente attraverso la piattaforma NoiPa della Ragioneria Generale dello Stato. Tramite tale sistema, il Ministero dell'Economia e delle Finanze— attraverso la struttura della RGS — provvede materialmente all'erogazione delle competenze fisse e accessorie del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale scolastico.
Sul piano tecnico-giuridico, nel cedolino unico si verifica una dissociazione tra il soggetto datore di lavoro (l'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza) e il soggetto che esegue materialmente il pagamento (il MEF/RGS tramite NoiPa). L'amministrazione di appartenenza si limita a comunicare i dati stipendiali e a richiedere le liquidazioni, mentre l'effettivo ordine di pagamento e la materiale esecuzione del bonifico sul conto del dipendente sono posti in essere dal sistema centralizzato gestito dal MEF.
Questa struttura è confermata dalla disciplina regolamentare degli incentivi per funzioni tecniche ( si veda il DECRETO 4 ottobre 2021, n. 204 e il DECRETO 15 settembre 2022, n. 188), ove è previsto che il pagamento degli incentivi avvenga "tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191", con l'amministrazione che si limita ad attribuire le risorse per consentire il pagamento.
Quanto sopra premesso in merito alla competenza di chi deve effettuare gli accertamenti il fulcro interpretativo del quesito risiede nell'individuazione del soggetto obbligato alla verifica ex art. 48-bis. La norma fa riferimento ai soggetti che "effettuano il pagamento", non a quelli che lo dispongono o lo autorizzano.
L'orientamento espresso da ANQUAP— secondo cui per i pagamenti tramite cedolino unico l'obbligo di verifica incomberebbe sul MEF e non sulla singola istituzione scolastica — appare sistematicamente fondato per le seguenti ragioni:
a) Soggetto che "effettua il pagamento": L'art. 48-bis individua come obbligato colui che effettua il pagamento. Nel cedolino unico, il pagamento è materialmente eseguito da MEF/RGS tramite NoiPa. L'istituzione scolastica non ha accesso diretto al sistema di pagamento né emette alcun mandato di pagamento: la scuola autorizza o alimenta i dati, ma non paga. Ne consegue che il soggetto obbligato alla verifica è il MEF, che è l'unico ad avere la disponibilità tecnica e operativa di effettuare la verifica prima di eseguire il pagamento.
b) Impossibilità tecnica per le scuole: Le istituzioni scolastiche non dispongono di accesso diretto alla procedura di verifica di Agenzia delle Entrate-Riscossione per i pagamenti gestiti tramite cedolino unico, né sono nelle condizioni di sospendere autonomamente tali pagamenti una volta che il flusso sia stato avviato da NoiPa. L'obbligo giuridico non può essere imposto a un soggetto che non ha i mezzi tecnici per adempiervi.
c) Coerenza sistematica con la prassi amministrativa: La circolare MEF n. 9/RGS del 2009 (richiamata anche dalla giurisprudenza, vedi Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 2570/2019) ha già chiarito che, in caso di cessione del credito, la verifica ex art. 48-bis deve essere eseguita con riferimento al soggetto nei cui confronti si esegue materialmente il pagamento. Per analogia, è il soggetto che materialmente esegue il pagamento (MEF/NoiPa) a dover effettuare la verifica.
d) Finalità della legge: L'estensione del 2024 ai pagamenti retributivi mira a intercettare inadempienze fiscali dei dipendenti pubblici prima dell'erogazione dello stipendio. Tale obiettivo può essere perseguito efficacemente solo a livello centralizzato (MEF/NoiPa), che ha la visione complessiva di tutti i pagamenti e la capacità tecnica di interfacciarsi con il sistema di Agenzia delle Entrate-Riscossione in modo automatizzato e preventivo.
Infine va fatto presente che diversa è la situazione per i pagamenti che le istituzioni scolastiche erogano direttamente dal proprio bilancio, attraverso il proprio conto corrente di tesoreria, come ad esempio:
- compensi accessori erogati dal Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) liquidati con mandato di pagamento diretto della scuola;
- compensi a personale esterno;
- altre somme non transitate per il cedolino unico.
In questi casi, l'istituzione scolastica è il soggetto che materialmente effettua il pagamento, ed è quindi il soggetto obbligato alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis. Occorre tuttavia verificare se il singolo pagamento superi la soglia applicabile (€ 2.500,00 netti per pagamenti retributivi, ovvero le soglie ordinarie per gli altri pagamenti).
Sul punto, il Tribunale di Milano (sentenza n. 816 del 30 gennaio 2025) ha ribadito che la verifica ex art. 48-bis deve essere eseguita dall'amministrazione prima di effettuare il pagamento, e che la sola presentazione di un'istanza di rateizzazione non è sufficiente ad escludere lo stato di inadempienza al momento della verifica.










