Con la sentenza 10 luglio 2025, n. 25509, la Sezione V penale della Corte di cassazione torna a occuparsi di un tema di particolare rilievo per la vita amministrativa delle istituzioni scolastiche: la natura giuridica del verbale del consiglio di classe e i presupposti soggettivi per la configurabilità del reato di falso in atto pubblico quando l'attestazione di presenza dei partecipanti non corrisponda al vero. La pronuncia, pur muovendo da una vicenda circoscritta, offre l'occasione per fissare principi di ordine generale destinati a orientare la prassi degli organi collegiali della scuola e la condotta dei dirigenti scolastici di fronte a irregolarità documentali di cui vengano a conoscenza.

La vicenda ha origine da un'istanza di accesso agli atti presentata dalla madre di un alunno di una scuola secondaria di primo grado, la quale lamentava una condotta ritenuta penalizzante nei confronti del figlio da parte del corpo docente. Dall'esame della documentazione scolastica era emerso che una docente, con funzioni di coordinatrice di classe, risultava, in un verbale di consiglio di classe, al tempo stesso assente giustificata e firmataria dell'atto: la firma era stata apposta, in sua vece, dalla docente segretaria verbalizzante. La dirigente scolastica, venuta a conoscenza dell'episodio, aveva avviato un procedimento disciplinare a carico della coordinatrice, concluso con la sanzione dell'ammonimento, ma non aveva presentato denuncia all'autorità giudiziaria, confidando nell'assicurazione, ricevuta dalla docente segretaria e dalla madre dell'alunno, che vi avrebbero provveduto direttamente le stesse.

Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputata (la docente segretaria, autrice materiale della sottoscrizione apocrifa) con la formula «il fatto non sussiste». Su impugnazione della parte civile — costituita, come noto, ammissibile anche avverso le sentenze di proscioglimento, ai soli fini della responsabilità civile — la Corte d'appello aveva riformato la decisione, condannando agli effetti civili la dirigente scolastica, per non avere presentato denuncia pur essendo l'unica, tra i soggetti coinvolti, tenuta all'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria fatti di reato appresi nell'esercizio delle proprie funzioni. Avverso la sentenza d'appello entrambe le imputate proponevano ricorso per cassazione.

La Suprema corte ha anzitutto confermato che il verbale della seduta di un consiglio di classe costituisce atto pubblico dotato di fede privilegiata, in quanto idoneo a documentare le attività e gli adempimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'organo collegiale previsto dalla legge in ambito scolastico, ed è altresì idoneo a produrre effetti nei confronti di terzi. In questa prospettiva, la Corte ha ribadito — in linea con orientamenti già consolidati in materia di atti amministrativi cosiddetti «interni» — che la natura di atto pubblico fidefaciente non è esclusa dalla circostanza che l'atto si collochi all'interno di un procedimento amministrativo senza essere di per sé destinato alla diretta circolazione esterna: rilevano, ai fini della fattispecie di falso, non solo i contenuti sostanziali di cui l'atto è specificamente destinato a fare prova, ma anche i requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto medesimo, in quanto asseverati dal pubblico ufficiale verbalizzante.

Il nucleo della decisione risiede tuttavia nella parte dedicata all'elemento soggettivo. La Cassazione ha ribadito che il reato di falso ideologico in atto pubblico si configura come fattispecie necessariamente dolosa — a dolo generico, costituito dalla consapevolezza della falsità dell'attestazione — non essendo prevista, per tale delitto, alcuna forma di responsabilità colposa. Da ciò discende il principio, di portata generale, per cui la mera difformità oggettiva tra quanto attestato nel verbale e la realtà dei fatti (la cosiddetta immutatio veri) non costituisce, di per sé, prova sufficiente del dolo: il giudice di merito è tenuto ad accertare, con onere probatorio a carico dell'accusa, l'effettiva consapevolezza dell'agente circa la falsità dell'attestazione resa, dovendosi escludere la responsabilità penale quando la difformità derivi da semplice leggerezza, negligenza, ovvero da una prassi amministrativa mal compresa o mal applicata nella gestione della verbalizzazione degli organi collegiali. Sulla base di tale principio, la Suprema corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice del merito proceda a un nuovo accertamento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo secondo i criteri indicati.

Sotto un distinto profilo, la pronuncia offre indicazioni di rilievo anche in ordine alla posizione del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, di fatti astrattamente riconducibili a un reato di falso commesso all'interno dell'istituzione scolastica. La Corte ha ritenuto non superabile, sul piano penale, la scelta della dirigente di non presentare denuncia, ancorché motivata dall'affidamento riposto nell'intenzione, manifestata da altri soggetti direttamente coinvolti, di provvedervi essi stessi: l'obbligo di denuncia gravante sul pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 361 del codice penale non è, infatti, nella prospettazione accolta dai giudici di merito e non specificamente censurata sotto questo profilo dalla Cassazione, un obbligo delegabile all'iniziativa di terzi, quand'anche persone offese o direttamente interessate alla vicenda.

La pronuncia in commento consegna alle istituzioni scolastiche due indicazioni operative di immediata utilità. In primo luogo, la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali — a partire dai consigli di classe, di interclasse e di intersezione — va trattata con il rigore proprio della redazione di un atto pubblico fidefaciente, evitando prassi di sottoscrizione «per delega» prive di espressa indicazione della non autografia della firma, suscettibili di integrare, in presenza dell'elemento soggettivo richiesto, una fattispecie di falso penalmente rilevante. In secondo luogo, il dirigente scolastico che apprenda, anche in via informale, di irregolarità di questo tipo commesse nell'ambito dell'istituzione da lui diretta è tenuto a un tempestivo inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria, non essendo sufficiente, a tal fine, l'affidamento riposto nelle intenzioni dei soggetti direttamente coinvolti nella vicenda.

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account