L'avvio dell'anno scolastico impone ogni anno a dirigenti scolastici, segreterie e personale docente ed ATA di individuare con precisione chi sia effettivamente tenuto alla presa di servizio in presenza il primo settembre. L'obbligo, lungi dall'essere generalizzato, discende da specifiche fattispecie di costituzione o modifica del rapporto di lavoro disciplinate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico dell'istruzione) e dalle disposizioni annuali del Ministero dell'istruzione e del merito sulle immissioni in ruolo, mentre per il personale già titolare, privo di variazioni di sede o di stato giuridico, non sussiste un analogo automatismo.
Sono tenuti a presentarsi personalmente presso la sede di destinazione, ai fini della costituzione o del perfezionamento del rapporto di lavoro, i docenti e il personale ATA neoassunti a tempo indeterminato, i destinatari di contratti a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo, il personale che ha ottenuto trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, i destinatari di supplenze con decorrenza dal primo settembre, nonché il personale che rientra nella sede di titolarità al termine di un periodo di assegnazione provvisoria, utilizzazione, aspettativa, congedo, comando o collocamento fuori ruolo. In tutti questi casi la presa di servizio costituisce l'atto con cui il rapporto di lavoro si costituisce o si modifica nei suoi elementi essenziali (sede, stato giuridico, decorrenza), sicché l'assenza ingiustificata espone il dipendente al rischio della decadenza dalla nomina, secondo i principi generali in materia di costituzione del rapporto di pubblico impiego.
Nei casi di dimensionamento della rete scolastica, con conseguente attribuzione di un nuovo codice meccanografico all'istituzione scolastica di destinazione, l'amministrazione richiede sovente una presa di servizio esplicita anche in situazioni che, in assenza di tale variazione, non l'avrebbero richiesta: si raccomanda pertanto di attenersi puntualmente alle indicazioni fornite dall'Ufficio scolastico territoriale competente e dalla scuola di nuova destinazione.
Per i docenti immessi in ruolo con decorrenza dal primo settembre, la presa di servizio segna l'avvio del periodo annuale di formazione e prova, disciplinato dal decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226. Il percorso, della durata complessiva di cinquanta ore, si articola in quattro fasi — incontri propedeutici e di restituzione finale, laboratori formativi, attività di osservazione reciproca in modalità peer to peer e formazione online — e prevede la nomina di un docente tutor, individuato dal dirigente scolastico, con il compito di accogliere il neoassunto, sostenerlo nella redazione del bilancio iniziale delle competenze e, al termine del percorso, del bilancio finale, nonché di affiancarlo nelle attività di osservazione reciproca in classe.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 226/2022, il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze e sentito il tutor, definiscono con un apposito patto per lo sviluppo professionale gli obiettivi di crescita delle competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattico-metodologiche e relazionali da conseguire nel corso dell'anno. Al termine del percorso, il portfolio professionale del docente — comprensivo del bilancio finale delle competenze — viene presentato al comitato per la valutazione, che esprime il parere obbligatorio sul superamento dell'anno di prova; il percorso include altresì un test finale, introdotto dall'art. 44, comma 1, lett. g), del decreto-legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, volto a verificare la capacità del docente di tradurre le conoscenze disciplinari e metodologiche in competenze didattiche pratiche.
Il sistema delle immissioni in ruolo prevede alcuni meccanismi di semplificazione volti a evitare spostamenti privi di utilità pratica. È il caso, tipicamente, dei docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico precedente con contratto finalizzato dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di sostegno, oppure vincitori di concorsi PNRR ancora privi di abilitazione al momento dell'assunzione: se tali docenti hanno superato l'anno di prova, ovvero hanno nel frattempo conseguito il titolo abilitante richiesto, restano di regola nella scuola di titolarità già assegnata. Qualora, tuttavia, per l'anno scolastico successivo abbiano ottenuto un'assegnazione provvisoria o un'utilizzazione, la presa di servizio si perfeziona direttamente presso la nuova sede, senza necessità di un passaggio preliminare dalla scuola di titolarità, che continua a gestire unicamente gli aspetti giuridici del contratto a tempo indeterminato.
Analoga semplificazione opera per il personale che, pur avendo ottenuto una nuova sede, si trovi in congedo o aspettativa che si protragga oltre il primo settembre: in tali ipotesi non è necessario interrompere l'assenza per la sola formalità della firma, poiché la nuova istituzione scolastica acquisisce d'ufficio la posizione giuridica del dipendente. Resta fermo, in ogni caso, che la presa di servizio costituisce il presupposto imprescindibile per l'accesso a istituti come il congedo parentale, fruibile solo a rapporto di lavoro perfezionato.
Per i docenti e per il personale ATA già in servizio a tempo indeterminato presso la medesima istituzione scolastica, privi di variazioni di sede, di stato giuridico o di incarico, non sussiste alcun obbligo generalizzato di presenza fisica il primo settembre per una generica «presa di servizio»: tale adempimento, infatti, presuppone per sua natura una costituzione o modificazione del rapporto di lavoro che, in assenza delle fattispecie sopra descritte, semplicemente non ricorre. La presenza a scuola in tale data resta dovuta soltanto in caso di rientro da un periodo di assenza prolungata, di trasferimento, di nuova nomina, oppure quando il dirigente scolastico abbia validamente convocato il collegio dei docenti secondo le procedure ordinarie di convocazione. Un'eventuale disposizione dirigenziale che imponesse indistintamente a tutto il personale di ruolo di firmare un registro di presa di servizio, in assenza di una specifica ragione giuridica riferita alla singola posizione, si porrebbe in contrasto con i principi generali che regolano la costituzione e la modificazione del rapporto di pubblico impiego scolastico.
Talune situazioni personali consentono di differire legittimamente la presenza fisica a scuola senza pregiudizio per la nomina. È il caso della docente in congedo obbligatorio di maternità o in interdizione anticipata dal lavoro: il contratto produce comunque i propri effetti giuridici ed economici dalla data di decorrenza prevista, a condizione che la relativa documentazione sanitaria sia tempestivamente trasmessa al dirigente scolastico. Analoga tutela è riconosciuta al personale impegnato in un percorso di dottorato di ricerca ovvero titolare di borsa di studio o di assegno di ricerca, che può perfezionare la presa di servizio e richiedere contestualmente l'aspettativa o il congedo straordinario per motivi di studio previsti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di settore.
Al momento della presa di servizio, il dipendente è tenuto a dichiarare l'insussistenza di altri rapporti di lavoro pubblici o privati, ovvero di attività commerciali o imprenditoriali, incompatibili con l'impiego scolastico ai sensi della disciplina generale sul pubblico impiego. Le situazioni di incompatibilità eventualmente sussistenti devono essere rimosse prima dell'assunzione in servizio: non è consentito accettare la nomina per poi richiedere immediatamente un'aspettativa al solo fine di mantenere, o di portare a conclusione, un rapporto di lavoro incompatibile con l'impiego pubblico.
La disciplina della presa di servizio, pur presentandosi ogni anno con analoghe scadenze operative, richiede un esame puntuale della posizione giuridica del singolo dipendente, poiché dall'esatta qualificazione della fattispecie — costituzione del rapporto, trasferimento, rientro da assenza, ovvero mera prosecuzione di un rapporto già in essere — discendono conseguenze molto diverse in punto di obblighi di presenza e di rischio di decadenza dalla nomina. Per le specifiche condizioni contrattuali dei vincitori dei concorsi PNRR privi di abilitazione all'atto dell'assunzione — il cui contratto a tempo determinato, secondo la prassi ministeriale consolidata negli ultimi cicli concorsuali, viene tipicamente stipulato sino al 31 agosto dell'anno scolastico successivo, in attesa del conseguimento del titolo abilitante — si segnala l'opportunità di verificare le istruzioni operative ministeriali specificamente diramate per l'anno scolastico 2026/2027, non essendo stato possibile, in questa sede, un riscontro documentale diretto sulla singola annualità.









