Buongiorno,
sottopongo il seguente caso. Nell’ambito di un Collegio dei Docenti sussistono opinioni contrastanti riguardo alla suddivisione dell’anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni: alcuni componenti propendono per l’articolazione dell’anno scolastico in un unico periodo, altri, invece, in base al D.lgs. 297/94, sostengono la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi. Quali azioni possono essere intraprese dal Dirigente scolastico e dai docenti ai fini della deliberazione da adottare e in seguito alla deliberazione medesima, se non conforme alle disposizioni in vigore? Grazie.
Risposta
Si premette che l'articolazione dell'anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni costituisce una scelta didattico-organizzativa di fondamentale importanza, sulla quale il legislatore nazionale ha fornito un quadro di principi, lasciando poi margine di autonomia alle singole istituzioni scolastiche. La divergenza di opinioni all'interno del Collegio dei Docenti descritta nel quesito richiede un'analisi del quadro normativo vigente, delle competenze degli organi coinvolti e delle azioni esperibili per garantire la legittimità delle deliberazioni.
Il quadro normativo di valutazione periodica prevista dalle disposizioni nazionali impone un sistema di valutazione che prevede momenti sia periodici (in itinere) sia finali. Il D.L.vo 13 aprile 2017, n. 62 ("Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato") stabilisce al suo articolo 2, comma 1, che: "La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni ((nella scuola secondaria di primo grado)) ... è espressa con votazioni in decimi... A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti... delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici...".
L'utilizzo del binomio "periodica e finale" implica necessariamente che l'anno scolastico sia articolato in almeno due momenti valutativi distinti: uno intermedio (periodico) e uno conclusivo (finale). Questa impostazione è confermata e dettagliata dall'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, emanata per attuare le disposizioni del citato D.Lgs. n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 150/2024. L'Ordinanza disciplina espressamente le "modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria", presupponendo dunque una scansione temporale dell'anno in periodi.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, il quadro di riferimento principale è il D.P.R. n. 122/2009 ("Regolamento sulla valutazione"), che all'articolo 2 prevede scrutini intermedi e finali, consolidando la prassi della suddivisione in due quadrimestri.
Il Testo Unico D.Lgs. n. 297/1994, nell'ipotesi della suddivisione in due o tre periodi, non contiene una norma che imponga direttamente tale scansione per la valutazione. Tuttavia, il suo articolo 7, relativo al funzionamento del Collegio dei Docenti, recita: "Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre".
Questa disposizione, pur riguardando la frequenza delle riunioni e non la valutazione, costituisce un significativo indizio interpretativo: il legislatore riconosce e utilizza le suddivisioni temporali in trimestri o quadrimestri come riferimento per la vita collegiale della scuola, suddivisioni che storicamente e logicamente coincidono con i periodi di valutazione.
Quanto sopra premesso si chiarisce che la competenza a definire l'articolazione didattica dell'anno scolastico, inclusa la scansione dei periodi valutativi, rientra nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche. Nell'esercizio di tale autonomia, l'organo collegiale competente in materia di didattica è il Collegio dei Docenti.
Il potere deliberante del Collegio in materia di "funzionamento didattico" è riconosciuto dall'art.4 del DPR n.275/1999.
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 165/2001, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, organizzando "l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative". Tuttavia, tale potere di direzione e coordinamento deve essere esercitato "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici".
Pertanto, nel caso in esame:
• Spetta al Collegio dei Docenti deliberare, nel rispetto dei principi nazionali (valutazione periodica e finale), se articolare l'anno in due periodi (quadrimestri), tre periodi (trimestri) o un'altra scansione ritenuta pedagogicamente valida (ad esempio, con un momento di valutazione intermedia oltre a quella finale).
I modelli principali di suddivisione seguiti dalle scuole sono:
• Due quadrimestri;
• Un Trimestre e un Pentamestre;
• Tre trimestri.
I Quadrimestri offrono un tempo più lungo e disteso per il primo periodo di valutazione, riducendo la concentrazione di verifiche a dicembre.
Mentre il Trimestre e Pentamestre modello molto diffuso nelle scuole superiori permette di recuperare le insufficienze del trimestre durante il lungo pentamestre successivo.
La scelta del modello come detto spetta a ogni singola istituzione scolastica in base alla propria autonomia organizzativa e didattica
• Spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di presidente del Collegio e garante della legittimità e della coerenza con gli indirizzi generali della scuola (definiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PTOF), guidare la discussione, assicurando che il Collegio operi in piena consapevolezza del quadro normativo.
Se la delibera approvata dal Collegio dei Docenti dovesse essere ritenuta in contrasto con disposizioni di legge (ad esempio, se stabilisse un'unica valutazione finale annullando di fatto la valutazione periodica obbligatoria, o se violasse palesemente termini o modalità fissati da un'ordinanza ministeriale), si aprono le seguenti strade dove il Dirigente, in quanto responsabile legale dell'istituto e garante della correttezza amministrativa, detiene poteri di autotutela. In caso di delibera palesemente illegittima (vizio di incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere):
1. Può non dare esecuzione alla delibera, comunicando al Collegio le ragioni della sua decisione.
2. Può sospendere l'efficacia della delibera e rinviarla al Collegio per un nuovo esame, chiedendo di adeguarla alla normativa.
3. Può trasmettere la delibera all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) richiedendo un parere vincolante sulla sua legittimità, sospendendo nel frattempo la sua applicazione.










