Dal primo settembre, docenti e personale amministrativo e ausiliario dovranno dotarsi del certificato verde per entrare a scuola e prestare servizio. Infatti, il dipendente scolastico dovrà esibire il green pass, come per accedere a qualunque locale al chiuso per cui è obbligatorio il certificato. La percentuale di vaccinati tra il personale scolastico è stimato, al momento, intorno al 90 %.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base d'idonea certificazione medica.

Se il dipendente scolastico non sarà in grado di esibire il green pass non potrà accedere ai locali della scuola per prestare il servizio e risulterà quindi assente. Dopo 5 giorni di assenza, sarà sospeso senza remunerazioni ossia anche di ogni “altro compenso o emolumento, comunque denominato”, mentre per le donne in stato di gravidanza è prevista la possibilità di esenzione dal certificato vedere su consiglio medico e dietro presentazione di apposito certificato.

I dirigenti scolastici, responsabili dell'applicazione di tale norma, indicheranno in apposita circolare interna le concrete modalità di applicazione. Le regole rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 o fino al termine di cessazione dello stato di emergenza.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime: 1) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti; 2) è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

 

 

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