un articolo di Anna Armone su n. 1 della rivista FARE l'insegnante

La libertà religiosa si realizza in una molteplicità di forme: nel diritto di professare liberamente la propria fede religiosa individualmente o in gruppo, nella regolazione di tale diritto nella scuola pubblica, nell’esercizio del diritto/dovere educativo dei genitori. La giurisprudenza è intervenuta interpretando i principi costituzionali che via via richiameremo. L art. 8 costituisce la base giuridica che riconosce il pluralismo confessionale con effetti diretti anche nell’azione di istruzione ed educativa dei figli.

L’art. 8 Cost. sancisce l’eguale libertà di tutte le confessioni e prevede che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese, in coordinamento con la libertà religiosa dell’art. 19 e con la laicità “inclusiva” del sistema scolastico delineata dagli artt. 33 e 34 Cost.. Nel solco di tali principi, l’assetto post‑1984 ha sostituito l’obbligatorietà con un modello di opzionalità dell’insegnamento religioso, volto a garantire neutralità e non discriminazione. La revisione del 18 febbraio 1984 appare particolarmente significativa in quanto ad essa si deve la scomparsa del principio, in realtà già da tempo considerato superato, della religione cattolica quale religione di Stato; ancora, i nuovi accordi modificano il precedente Concordato negli aspetti più evidenti di giurisdizionalismo statale o confessionale. Decisamente significative ai fini della nostra indagine appaiono le modifiche in tema di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche rispetto al quale l’articolo 9, comma 2 dell’Accordo dispone: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel qua­dro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegna­mento”.

L’Accordo di revisione del Concordato del 18.2.1984 (L. 25.3.1985, n. 121) prevede l’IRC insegnamento della religione cattolica) “nel quadro delle finalità della scuola”, con rispetto della libertà di coscienza e scelta di avvalersi o meno all’atto dell’iscrizione; il Protocollo addizionale stabilisce l’erogazione “in conformità alla dottrina cattolica” e l’intesa sulle modalità organizzative. Le intese CEI sono state attuate con il DPR 16.12.1985, n. 751, il DPR 23.6.1990, n. 202 e il DPR 20.8.2012, n. 175, e recepite anche nel D.lgs. 16.4.1994, n. 297, art. 309, in un quadro che conferma la specialità dell’IRC e la natura opzionale per gli studenti.

Le intese con le confessioni diverse dalla cattolica, di cui al comma 3 dell’art. 8 citato, impegnano lo Stato a rispondere alle richieste di iniziative formative sul “fatto religioso” e le sue implicazioni, a tutela del pluralismo confessionale, senza imporre insegnamenti confessionali a chi non si avvale dell’IRC. Dottrina e prassi scolastica valorizzano, pertanto, percorsi complementari o attività alternative non confessionali, per includere la diversità culturale e religiosa nel rispetto della laicità.

La Corte costituzionale fin dall’ inizio dell’attività interpretativa dell’accordo (sent. 12.4.1989, n. 203) ha definito la laicità come garanzia positiva della libertà religiosa in regime di pluralismo (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.), affermando che l’IRC ha pari dignità culturale ma deve conciliarsi con il diritto a non avvalersene, senza effetti discriminatori; imporre obbligatoriamente “un’altra materia” ai non avvalentisi costituirebbe discriminazione. La giurisprudenza amministrativa recente richiama il principio secondo cui l’assetto organizzativo deve evitare svantaggi o obblighi surrettizi per chi non si avvale di tale insegnamento.

L’art. 8 Cost. incide, dunque, sull’IRC assicurando un modello di opzionalità non discriminatoria, fondato su intese e aperto a percorsi non confessionali. Le corti hanno ribadito che l’IRC, pur confessionale, è scolasticamente orientato e compatibile con la laicità, a condizione che siano garantite libertà di coscienza, alternative adeguate e neutralità nelle prassi organizzative.

Un caso concreto

Ma vi è un altro importante versante che interessa l’IRC aperto da una delle riforme più rilevanti del diritto di famiglia varate agli inizi del Terzo millennio, cioè l’affido condiviso del figlio, la L. 54/2008. Tale norma implica di regola la ricerca di un accordo per l’assunzione delle “scelte relative alla sua istruzione ed educazione” (art. 316, comma 1, c.c.), un accordo assai difficile da raggiungere qualora vi sia un dissidio radicale, ad esempio, circa il modello educativo da impartire al figlio che si pretenderebbe fosse ispirato e caratterizzato da valori riconducibili a un dato credo religioso.

Un’ordinanza del Tribunale ordinario di Modena del 25 settembre 2024, si inscrive a pieno titolo e senza soluzione di continuità negli orientamenti e nelle puntualizzazioni giurisprudenziali che si sono via via avvicendati e consolidati negli ultimi lustri circa il complesso e fragile equilibrio tra libertà religiosa ed educazione del minore, dischiudendo tuttavia un’interessante prospettiva su un aspetto peculiare relativo alla disputa genitoriale su questo tema in caso di separazione e di affido condiviso.

Il caso è incentrato sul contrasto tra la madre, che intende iscrivere all’insegnamento facoltativo della religione cattolica (IRC) il figlio minore di quasi sei anni presso la scuola pubblica elementare da lui frequentata e il padre, il quale in via riconvenzionale chiede che il minore possa partecipare alla scuola calcio. Ciascun genitore si oppone alla richiesta avanzata dall’altro. Attesa “la non marginale conflittualità” insorgente e l’esigenza di “offrire all’interessato più capillare tutela”, il giudice monocratico, pur non avendo ascoltato il bambino, ritenendolo, d’accordo con i genitori, meritoriamente accoglie le due istanze autorizzando l’iscrizione del minore a entrambe le attività controverse, religiosamente connotate e no, in quanto rispondenti al suo best interest e funzionali al suo itinerario di crescita personale in conformità alle sue inclinazioni e aspirazioni. Ciò perché da una parte la disciplina sportiva getta le basi per “la fruizione di più esperienze” e apporta un prezioso contributo allo sviluppo fisico e psichico, “inculcando nei bambini, tra le varie cose, l’importanza dello stare insieme e il costante reciproco aiuto e rispetto necessari tra compagni di squadra”; dall’altra, perché il figlio aveva già frequentato per tre anni l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, non equiparabile, come invece lamenta il padre, “al catechismo della Chiesa cattolica offerto nelle parrocchie”.

A tale pretesa equiparazione si replica in particolare che l’IRC si sostanzia in una preziosa occasione “di arricchimento culturale inerente a una generale tematica avente da sempre un ruolo non secondario nella storia dell’uomo”, che non è in grado di “condizionare le scelte future” del minore e, dunque, non intacca la libertà religiosa individuale. Essa non è mortificata, anzi viene promossa e valorizzata poiché “La concreta conoscenza di un fenomeno [...] risulta il primo e imprescindibile elemento per una successiva decisione consapevole, cosa che risponde per certo all’interesse [del minore], a prescindere da quale sarà la sua scelta, quando sarà il momento”.  Si tratta di considerazioni equilibrate e ben meditate che si riportano al principio supremo di laicità così come declinato nel nostro ordinamento costituzionale, per il quale si riconosce l’apporto fattivo delle religioni alla costruzione della personalità individuale e sociale in forza del pluralismo confessionale che preserva e rigenera il tessuto democratico.

A sostegno di tale conclusione si richiama, l’ordinanza richiama, nelle motivazioni, una sentenza della Corte di cassazione risalente al 2023 che, nel cassare con rinvio la decisione impugnata circa una lite genitoriale sorta pure in quel caso a motivo della frequentazione, da parte del figlio, dell’IRC, lamentava come la Corte d’Appello avesse misconosciuto “lo statuto pedagogico della c.d. ‘ora di religione’, sempre più orientato non già nell’adesione ad un credo religioso specifico ma al confronto con il momento spirituale della religiosità, al punto che qualcuno, al riguardo, parla dell’‘ora delle religioni’”.

Se ne deduce un punto fondamentale e fermo: il valore presuntivamente costruttivo ed educativo, per come adesso è configurato, dell’IRC, che pertanto può essere impartito al figlio anche se lo stesso sia privo della capacità di discernimento e nonostante lo scontro genitoriale, non essendo evidente in linea di principio il rischio che il superiore interesse del minore possa subire un danno.

I giudici cercano soprattutto di rispettare in modo paritario le credenze religiose di entrambi i genitori, senza favorire o discriminare nessuno. Allo stesso tempo, preferiscono un’educazione aperta e inclusiva, che tenga conto delle differenze culturali e religiose e cerchi soluzioni ragionevoli per farle convivere, invece di imporre un unico modello di vita.

I genitori possono quindi avvicinare i figli alla propria religione, soprattutto quando sono ancora piccoli. Tuttavia, non devono costringerli a seguire passivamente le loro scelte. Il loro compito è aiutarli a crescere, a ragionare con la propria testa e a sviluppare una capacità critica, così che in futuro possano scegliere liberamente se aderire o meno a una fede religiosa. Questa impostazione è coerente con l’idea che il minore abbia una propria identità e debba poter maturare libertà e autonomia nelle sue decisioni personali

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