Voto di comportamento, cittadinanza attiva e sospensione del giudizio: il nuovo assetto dopo il primo anno di applicazione piena, e i punti in cui il contenzioso è destinato a concentrarsi
Per un quarto di secolo il voto di comportamento ha avuto, nella pratica delle scuole, una collocazione ancillare: concorreva alla media, incideva sul credito, segnalava un disagio, ma raramente decideva un percorso. La legge 1° ottobre 2024, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2024 ed entrata in vigore il 31 ottobre successivo, ha rovesciato quella collocazione. Con i regolamenti attuativi: il d.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che interviene sullo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al d.P.R. n. 249/1998, e il d.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, che riscrive la parte del d.P.R. n. 122/2009 dedicata alla valutazione nel secondo ciclo, entrambi in vigore dal 10 ottobre 2025, la condotta è diventata un fatto giuridico autonomo, idoneo per sé solo a impedire il passaggio alla classe successiva o l'accesso all'esame di Stato.
È una trasformazione qualitativa. Il comportamento non è più un coefficiente che pesa su una valutazione complessiva: è una condizione dell'ammissione, dotata di una propria soglia e di un proprio procedimento. E poiché ogni condizione di ammissione genera, prima o poi, contenzioso, vale la pena guardare al nuovo assetto con l'occhio di chi dovrà difenderlo o impugnarlo.
Nel primo ciclo la riforma opera su due registri. Per la scuola primaria l'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017, come modificato, prevede che la valutazione del comportamento sia espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico. Per la secondaria di primo grado la valutazione torna in decimi, con la conseguenza — introdotta dall'art. 6, comma 2-bis, del medesimo decreto — che una valutazione inferiore a sei decimi obbliga il consiglio di classe a deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
Nel secondo ciclo il quadro è più articolato. La valutazione periodica e finale del comportamento è espressa in decimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 122/2009. L'insufficienza nello scrutinio periodico comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale (art. 7, comma 2-bis). In sede di scrutinio finale, l'insufficienza determina la non ammissione (art. 7, comma 2); il voto pari a sei decimi impone invece la sospensione del giudizio, con assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (art. 7, comma 2-ter), la cui mancata presentazione o valutazione negativa comporta a sua volta la non ammissione. Per le classi terminali, l'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 62/2017 replica lo schema sul versante dell'esame di Stato: il sei impone l'assegnazione di un elaborato da trattare in sede di colloquio, la valutazione inferiore al sei preclude l'ammissione. Si aggiunga che il punteggio più elevato all'interno della fascia di credito è ora riservato a chi consegue almeno nove decimi in comportamento.
Sul versante disciplinare, l'art. 4, comma 8-ter, del d.P.R. n. 249/1998 collega all'allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti convenzionate o, in mancanza, presso la scuola; e stabilisce che il mancato o parziale svolgimento di tali attività sia considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Il comma 8-quater distribuisce i compiti fra Uffici scolastici regionali — cui spetta l'avviso pubblico per la manifestazione di disponibilità degli enti del terzo settore e la tenuta dell'elenco — e istituzioni scolastiche, tenute ad adeguare il regolamento d'istituto, ad aggiornare il PTOF, a stipulare le convenzioni e a individuare i referenti.
L'anno scolastico 2025/2026 è stato il primo di applicazione piena, e gli scrutini dello scorso giugno hanno restituito le prime difficoltà operative.
La riforma affida al consiglio di classe due valutazioni discrezionali in sequenza: il voto di comportamento e, per chi consegue il sei, l'elaborato critico. Nessuna delle due dispone, allo stato, di parametri nazionali di riferimento; entrambe rinviano ai criteri generali deliberati dal collegio dei docenti nell'esercizio della competenza di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 297/1994 e recepiti nel PTOF.
Qui si annida la vulnerabilità principale del nuovo assetto. È principio consolidato che la valutazione scolastica costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell'illogicità manifesta, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione. Ma il presupposto di quella deferenza è che i criteri esistano, siano stati fissati prima della valutazione e siano conoscibili. Un elaborato critico assegnato senza indicazione della tematica, valutato senza parametri deliberati, respinto con una formula di stile, offre al ricorrente esattamente il tipo di appiglio che la giurisprudenza amministrativa considera decisivo: l'assenza della regola che avrebbe dovuto governarlo.
Il consiglio che intenda rendere la propria delibera resistente deve dunque far risultare dal verbale il voto e le ragioni concrete che lo sorreggono, l'indicazione della tematica assegnata in relazione ai comportamenti che hanno determinato la valutazione, i termini di consegna e la data della sessione di verifica, i criteri applicati all'elaborato. È un onere di verbalizzazione più gravoso di quello cui gli scrutini erano abituati, e non vi è modo di alleggerirlo.
Il secondo profilo critico riguarda l'articolazione fra procedimento disciplinare e valutazione.
Lo Statuto conserva il principio per cui la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni, così come il divieto che l'infrazione disciplinare incida sulla valutazione del profitto nelle singole discipline. Il nuovo art. 4, comma 8-ter, apre però un canale espresso di rilevanza dei fatti disciplinari sul voto di comportamento.
Il punto delicato è questo: il voto di condotta non è formalmente una sanzione disciplinare, e non è quindi assistito dalle garanzie procedimentali dello Statuto. Ma quando esso è fondato su episodi specifici mai contestati allo studente, il risultato pratico è che una conseguenza gravissima come la non ammissione discende da fatti che non hanno mai attraversato un contraddittorio. Questa è oggi la censura più promettente in sede di impugnazione, e la prima cosa da verificare quando una famiglia chiede una valutazione del caso: se gli episodi posti a fondamento del cinque siano stati formalmente contestati, se la famiglia ne sia stata informata in corso d'anno, se esista una traccia procedimentale o soltanto un giudizio riassuntivo formulato a giugno.
Simmetricamente, per la scuola, la lezione operativa è che la tempestiva contestazione degli episodi in corso d'anno non è un fastidio burocratico ma la condizione di tenuta della delibera finale.
Vi è poi una questione che la riforma non affronta esplicitamente e che, nella mia esperienza, è destinata a generare il contenzioso più delicato.
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al piano educativo individualizzato, e quella degli alunni con DSA deve risultare coerente con il piano didattico personalizzato. Il principio, pacifico quanto agli apprendimenti, va necessariamente esteso al comportamento quando le condotte contestate costituiscano manifestazione del quadro di funzionamento documentato: disregolazione emotiva, difficoltà di autocontrollo, reattività in contesti di frustrazione. Valutare quelle condotte con il metro ordinario, e trarne una non ammissione, significa sanzionare lo studente per la sua disabilità.
La verifica, in questi casi, deve muoversi su due piani: se il PEI o il PDP contenessero obiettivi e strategie riferiti alla dimensione comportamentale, e se la scuola li abbia effettivamente attuati prima di trarne conseguenze valutative. Una non ammissione per condotta a carico di uno studente il cui piano prevedeva interventi mai realizzati è difficilmente difendibile.
Sul piano dei rimedi, la delibera del consiglio di classe è atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni, con eventuale istanza cautelare; resta naturalmente praticabile, e spesso preferibile, la via del reclamo e della sollecitazione dell'autotutela, che ha il pregio di evitare l'irrigidimento delle posizioni.
Il vero problema, nel nuovo assetto, è cronologico. La sequenza sospensione del giudizio–elaborato–valutazione si compie interamente nell'intervallo fra la fine delle lezioni e l'avvio dell'anno scolastico successivo, e la decisione definitiva matura dunque a ridosso di settembre, quando il danno da ritardo diventa immediato e la tutela cautelare l'unica realmente utile. Chi assiste una famiglia in questa materia deve mettere in conto di lavorare in tempi molto compressi, e di raccogliere la documentazione verbali, registro elettronico, comunicazioni, PEI o PDP, atti disciplinari, prima ancora che la valutazione dell'elaborato intervenga.
L'impianto della riforma ha una sua coerenza interna, ed è persino apprezzabile l'idea di legare la conseguenza sanzionatoria a un'occasione di elaborazione critica anziché al puro allontanamento: la gradualità che il legislatore ha voluto è reale e non retorica.
Il punto è che questa coerenza regge soltanto se le scuole costruiscono l'infrastruttura procedimentale che la riforma presuppone e che, in larga parte, non ha ancora criteri deliberati, convenzioni attive, regolamenti aggiornati, contestazioni tempestive, verbali argomentati. Dove quell'infrastruttura manca, il nuovo sistema non produce responsabilizzazione ma arbitrio percepito, e il contenzioso diventa la sede in cui si scarica una discrezionalità che nessuno ha predeterminato. Il primo anno di applicazione ha mostrato più di un caso in cui la delibera si reggeva sul nulla documentale.









