Il Ministero dell'Istruzione ha fornito tramite Nota n. 257 del 13 agosto scorso alcune indicazioni riguardanti l’obbligo della certificazione verde per il personale scolastico. Quindi le indicazioni contenunte nella circolare inviata alle scuole.

Modalità di svolgimento dei controlli

Così è disposto che "Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde". Trattasi dunque di ‘obbligo di possesso‘ e di ‘dovere di esibizione‘.

Requisiti rilascio Green pass

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi: 1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 2. aver completato il ciclo vaccinale; 3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Controllo della certificazione verde a scuola

Considerando il decreto legge n. 111/2021, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica può essere delegata dal dirigente scolastico al personale della scuola. Al fine di semplificare e facilitare i controlli, verrà messa a disposizione un’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni: questa sarà resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. Non è stato reputato necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. 

Violazione del dovere di possesso ed esibizione

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.’

 

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