L’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 recante disposizioni in materia di semplificazione e innovazione digitale nei 7 commi dall’1 al 5-ter conteneva alcune modifiche temporali (sino al 31 dicembre 2021, termine ora prorogato sino al 30 giugno 2023) in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia ed una modifica definitiva all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti. 
Successivamente è stato emanato il Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 convertito in legge n.108 del 29 luglio 2021 con il quale sono state apportate modifiche al Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, spostando l’ambito di applicazione delle misure derogatorie sino al 30 giugno 2023. 
Si precisa che tali novità investono le procedure emergenziali e quindi solamente il regime derogatorio temporaneo. In precedenza il termine derogatorio era stato fissato al 31 dicembre 2021, ora con il nuovo decreto è stato prorogato fino al 30 giugno 2023. 
Le novità introdotte dal Decreto Legge n.77/2021 non riguardano modifiche del Codice dei Contratti Pubblici, bensì esclusivamente le disposizioni “emergenziali” del D.L. n. 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni. 

Le procedure semplificate sino al 30/6/2023 

L’art.1, comma 1, del Decreto Legge n.76/2020 aveva stabilito che, in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento fosse stato adottato entro il 31 dicembre 2021 (termine ora prorogato al 30 giugno 2023). In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si era anche stabilito che il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e - qualora imputabili all’operatore economico - i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. 

Affidamenti sotto soglia in deroga agli artt. 36 e 157 del Codice 

L’art.1, comma 2, del Decreto Legge n. 76/2020 per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, sotto soglia, aveva stabilito che qualora la determina a contrarre fosse stata emanata entro il 31 dicembre 2021 (termine ora prorogato al 30 giugno 2023 con il Decreto Legge n.77/2021), in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si dovessero applicare le seguenti procedure semplificate di affidamento. 

Di conseguenza per i contratti sotto soglia comunitaria di cui all’articolo 1, comma 2 del DL n. 76/2020, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n.77/2021 le procedure semplificate restano confermate nei termini seguenti: 

Affidamento diretto 

L’affidamento diretto per i lavori è previsto fino a 150.000,00 €. e per i servizi e le forniture (anche servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) fino a 139.000,00 €. 
Sul punto, Il legislatore, poi, ha chiarito che “in tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici”. 
L’affidamento diretto contemplato dal DL 76/2020, di tipo straordinario e giustificato dall’emergenza della pandemia, è un affidamento diretto “puro”, che consente quindi alle Stazioni Appaltanti di procedere anche senza il confronto tra più preventivi. 

Procedura negoziata 

Come visto al paragrafo 2, l’articolo 51 ha abrogato la fascia intermedia prevista per i lavori compresi tra 150.000,00 e 350.000,00 €. Pertanto alla luce di tali modifiche, sarà possibile procedere con l’affidamento di: 

  1. servizi e forniture di importo compreso tra 139.000,00 €. e la soglia comunitaria (attualmente 214.000,00 €.) con procedura negoziata senza bando invitando almeno 5 operatori; 

  2. lavori di importo compreso tra 150.000,00 €. e 1.000.000,00 €., con procedura negoziata senza bando invitando almeno 5 operatori; 

  3. lavori sopra 1.000.000,00 €. e fino alla soglia comunitaria (attualmente 5.350.000,00 €.) con procedura negoziata senza bando invitando almeno 10 operatori. 

La proroga ha inciso anche - senza apportare modifiche- anche su altre disposizioni. 
In particolare, per quanto riguarda le regole di pubblicazione, per gli appalti sotto soglia, resta necessario pubblicare un avviso relativo all’avvio della procedura negoziata sul sito della stazione appaltante; nonché un avviso sui risultati della selezione che contenga l’indicazione dei “soggetti invitati” alla procedura negoziata, avviso che però non è mai necessario nel caso di affidamento diretto inferiore ai 40.000,00 €. 
Inoltre gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite un unico provvedimento e cioè “determina a contrarre, o atto equivalente”. 
In caso di procedura negoziata senza bando, è possibile applicare sia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia il criterio del prezzo più basso, “nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”. 
Tuttavia, laddove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, nel caso in cui siano ammesse in gara più di 5 offerte opererà l’esclusione automatica delle offerte anomale. 
Parimenti applicabile continua ad essere la disposizione che prevede che non sarà richiesta la garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti e le procedure senza bando. 
Si rammenta tuttavia che la stazione appaltante può decidere di chiedere comunque la garanzia provvisoria se “in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente”; in tal caso “il relativo ammontare è dimezzato” rispetto a quanto già previsto dal medesimo art. 93. 

Affidamento di contratti sopra soglia 

Anche per i contratti sopra soglia comunitaria di cui all’articolo 2 del DL n. 76/2020, in virtù della proroga del termine di applicazione, l’articolo 51 conferma il regime di affidamento “semplificato” di seguito indicato. 

Procedure applicabili 

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie comunitarie avvengono mediante procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza di ragioni di estrema urgenza legate al Covid-19, tramite procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo. 

Termini di gara 

In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Ed in particolare: 

  1. per le procedure aperte le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara per la ricezione delle offerte (anziché 35 giorni); 

  2. per le procedure ristrette (e per le procedure competitive con negoziazione) le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni (anziché 30 giorni) dalla data di trasmissione del bando di gara;

  3. un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni (anziché 30 giorni) a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Laddove la procedura di affidamento sia indetta ai sensi del D.L. n.76/2021, nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, in quanto tali ragioni si considerano comunque sussistenti. 

Termine di conclusione 

Con riferimento sia ai contratti sotto soglia che a quelli sopra soglia, in virtù delle proroghe disposte dall’art. 51, restano in vigore i termini entro cui la procedura di affidamento dovrà essere conclusa. Tali termini sono individuati rispettivamente in: 

2 mesi per quanto riguarda gli affidamenti diretti e di 4 mesi per le procedure negoziate senza bando, per gli affidamenti di importo sotto la soglia comunitaria; 

6 mesi per quanto riguarda gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie. 

Si rammenta che la violazione del termine darà luogo ad una ipotesi di responsabilità erariale per il RUP. A tal proposito si evidenzia che l’art. 51, comma 1, lett. h) ha prorogato fino al giugno 2023 anche la previsione secondo la quale “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità” rimane limitata ai casi in cui la produzione del danno sia la conseguenza di una condotta del soggetto “da lui dolosamente voluta”. 
Con la conseguenza che fino al 30 giugno 2023 resta esclusa l’ipotesi di “colpa grave” del RUP, tuttavia tale limitazione della responsabilità “non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente” (cfr. art. 21 comma 2 del DL 76/2020). 

Determina a contrarre negli affidamenti diretti 

Il comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. È, anche, specificato che resta fermo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. 

Niente garanzie provvisorie 

Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento di cui all’articolo 1 del provvedimento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano ‘particolari esigenze’ che ne giustifichino la richiesta: in tal caso, la stazione appaltante le indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del Codice dei contratti. 

Modifica all’articolo 36 del Codice 

All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». 
Pertanto con l’aggiunta comma aggiuntivo 5-bis che modifica l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici si stabilisce la non obbligatorietà della pubblicazione dell’avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. 

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