Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 è articolato in 10 articoli riguardanti le misure urgenti per garantire la riapertura delle scuole a settembre, delle università, nonchè la ripresa di attività sociali e trasporti. Sulla scuola vi sono alcune misure particolari. Le prescrizioni di tale decreto sono entrate in vigore da ieri 7 agosto e dovranno essere convertite in legge entro 60 giorni, quindi il testo in commento potrebbe subire alcune modifiche dal passaggio di discussione in Parlamento prodromica alla successiva approvazione. Il Governo assicura il ritorno in presenza a scuola da settembre, con mascherine per tutti dai 6 anni in poi, distanziamento là dove è possibile, e l’obbligo di green pass esteso anche al personale scolastico, docente e non, sempre dal 1° settembre. Si continua a raccomandare la vaccinazione per gli over 12, ma non ci sono obblighi per gli studenti. Si ricorda inoltre che il Green Pass non è obbligatorio per bambini con meno di 12 anni. Uno dei punti del decreto citato dal ministro Bianchi dispone che “Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“. Dunque docenti e personale scolastico che per 5 giorni non presenteranno il Green Pass (in nessuna delle sue forme, non solo dopo la vaccinazione), verranno sospesi.
Ripresa anno scolastico: Il decreto all’articolo 1, definisce la priorità del governo sullo svolgimento dell’anno scolastico, ribadendo l’importanza educativa della scuola in presenza.
Misure di sicurezza e stato di emergenza: l’articolo 2 del decreto ribadisce le ormai note misure di sicurezza fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l’eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità e per le attività sportive; divieto di accedere ai locali scolastici con temperatura corporea superiore a 37,5°. Infine, è raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Contagio a scuola e gestione dei focolai: Il comma 3 richiama le precedenti linee guida da adottare in casi di contagio a scuola e di gestione dei focolai. Si evidenzia che deroghe possono essere fatte in presenza di alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale o che abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Restano quindi tutti i problemi che le scuole hanno avuto con le autorità sanitarie lo scorso anno: occorrono rapporti prioritari tra le scuole e il sistema sanitario che permetta un immediato intervento per tracciamenti, screening e individuazione di focolai. Il provvedimento non introduce elementi di rafforzamento di questi aspetti ma si limita a richiamare quelli precedenti.
Il comma 4 dell’articolo 1 individua in un aggravamento dei contagi e quindi in un cambio di “colore” di quel territorio, l’unica deroga per la quale le Regioni e le autorità sanitarie, possono sancire la necessità della didattica a distanza, recuperando le precedenti norme che regolavano tali situazioni. Resta inteso che anche in quel caso permangono le eventuali ulteriori deroghe sulla didattica in presenza per particolari esigenze degli alunni.
Protocolli di sicurezza: Attraverso il comma 5 si riconferma la validità di indicazioni già note, l’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e si richiamano i protocolli sottoscritti nei diversi comparti e luoghi di lavoro.
Green Pass: Il comma 6 prevede l’introduzione del cosiddetto green pass. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, ovvero le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è riconosciuta la retribuzione. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le modalità di verifica saranno indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 e con una circolare del Ministro dell’istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica. La violazione delle disposizioni è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Risorse messe a disposizione: Il comma 8 stabilisce che per realizzare quanto previsto ai commi 6 e 7 non si utilizzeranno risorse aggiuntive. Il comma 9 di contro individua risorse aggiuntive (100 milioni) per organizzare uno screening diffuso della popolazione scolastica. I commi 10, 11, 12 evidenziano le risorse aggiuntive necessarie per pagare il personale che dovrà sostituire il personale non in regola col green pass. Tali risorse recuperate anche all’interno di capitoli di spesa del ministero, dovranno essere utilizzati con un costante monitoraggio delle assenze. Le risorse previste coprono comunque solo il periodo dell’emergenza sanitaria, fino al 31 dicembre 2021.









