La Corte Costituzionale si è pronunciata lo scorso 30 luglio sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 con l'art. 3 della Costituzionale. Oltre a sancire la non rilevabilità di alcun contrasto, la Corte ha di fatto preso una chiarissima posizione in merito alla controversa materia del riconoscimento, ai fini di punteggio per graduatorie e mobilità, del servizio non di ruolo prestato presso le scuole paritarie: posizione quindi in senso contrario a tale riconoscimento
La Corte d'appello di Roma con ordinanza del 9 novembre 2020 aveva sollevato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che - nel disciplinare la carriera del personale docente - prevede il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio anteriore alla nomina in ruolo prestato presso le scuole statali e pareggiate. Il giudice d'appello dubitava della legittimità costituzionale di questa disposizione nella parte in cui, in base all'interpretazione giurisprudenziale (si veda Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenze 16 dicembre 2019, n. 33137 e 11 dicembre 2019, n. 32386), che esclude il riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, istituite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62. Secondo il giudice che ha sollevato tale interrogativo tale impostazione (ossia dettato letterale dell'art. 485 e relativa interpretazione giurisprudenziale) di fatto configurerebbe un contrasto con l'art. 3 della Costituzionale per l'irragionevole disparità di trattamento derivante dal rilievo attribuito, sia al servizio non di ruolo prestato presso le scuole pubbliche statali, sia a quello svolto sino all'anno scolastico 2005/2006 presso le scuole pareggiate, sia a quello prestato presso le stesse scuole paritarie, ai soli fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti.
- La Corte Costituzionale ha ritenuto altresì infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994. Nella consolidata interpretazione della giurisprudenza e nella contrattazione collettiva di settore che la recepisce, la disposizione in commento attribuisce rilievo unicamente al servizio antecedente all'immissione in ruolo svolto in scuole statali e, sino al 2006, in quelle pareggiate.
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in una cospicua serie di decisioni, ha infatti ritenuto che - ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti - non è valutabile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226; sentenze 16 dicembre 2019, n. 33137 e n. 33134; 11 dicembre 2019, n. 32386; 30 gennaio 2015, n. 1749; 20 gennaio 2014, n. 1035, e 1° ottobre 2012, n. 16623). Anche la giurisprudenza amministrativa si è attestata sulle medesime posizioni, escludendo la possibilità di valutare il servizio preruolo svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906 e 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, sentenze 22 giugno 2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, sentenza 9 maggio 2002, n. 2517).
- Come già accennato anche il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017, nella premessa alle «Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo», prevede espressamente che «[i]l servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera». Identica previsione è contenuta nel successivo Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto il giorno 6 marzo 2019.
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in una cospicua serie di decisioni, ha infatti ritenuto che - ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti - non è valutabile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226; sentenze 16 dicembre 2019, n. 33137 e n. 33134; 11 dicembre 2019, n. 32386; 30 gennaio 2015, n. 1749; 20 gennaio 2014, n. 1035, e 1° ottobre 2012, n. 16623). Anche la giurisprudenza amministrativa si è attestata sulle medesime posizioni, escludendo la possibilità di valutare il servizio preruolo svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906 e 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, sentenze 22 giugno 2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, sentenza 9 maggio 2002, n. 2517).
- Va rilevato che le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione.
- solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall'ordinamento scolastico, dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero «occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente» (art. 356, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 297 del 1994).
- Per l'accesso all'insegnamento negli istituti paritari, viceversa, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell'abilitazione (art. 1, comma 4, lettera g, della legge n. 62 del 2000), dovendosi peraltro rilevare che la stessa necessità di tale requisito è stata ripetutamente derogata.
- solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall'ordinamento scolastico, dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero «occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente» (art. 356, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 297 del 1994).
È bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'abilitazione costituisca requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4080; sezioni unite civili, sentenza 26 maggio 2011, n. 11559). Ciononostante, in considerazione dell'impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e della prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, in più occasioni il Ministero dell'istruzione ha consentito ai gestori delle scuole paritarie di conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio (si vedano le circolari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 luglio 2012, prot. n. 4420/R.U./U, del 29 ottobre 2001, prot. n. 2668, e del 15 giugno 2000, n. 163, prot. 63/VD).
Va, infine, notato che il principio del pubblico concorso che regola l'accesso ai ruoli della scuola statale, unito alla volontà legislativa di eliminare possibili distorsioni applicative, ha reso progressivamente marginale il sistema delle graduatorie. Come stabilito dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», già a partire dal 2007 non è più consentito l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima che sia completata l'immissione in ruolo dei docenti che già ne facevano parte. Permane, dunque, la differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione. Anche dopo la legge n. 62 del 2000, ciò impedisce, sotto questo profilo, la completa assimilazione dei due diversi plessi. Né, d'altra parte, la diversa valutazione del servizio incide su quello che costituisce il presupposto della parità di trattamento garantita dalla legge n. 62 del 2000, rappresentato dalla comprovata omogeneità qualitativa dell'offerta formativa e didattica (legge n. 62 del 2000, art. 1, comma 5, primo periodo).









