La sezione veneta della Corte dei conti ha esposto - in una deliberazione di recente emanazione (n. 150/2021) - alcune argomentazioni in merito all'estensione del proprio controllo di legittimità successivo all'emanazione di un determinato atto. Il thema decidendum è il rispetto del termine di apposizione del visto contabile da parte del Mef e del termine di emanazione del provvedimento successivamente al parere negativo (o positivo con osservazioni) del dirigente scolastico. In sintesi, viene meno il controllo successivo di legittimità del giudice contabile in caso di mancato rispetto dei due termini perentori sopracitati.
In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 123/2011, successivamente a un contratto di assunzione, piuttosto che a un provvedimento del dirigente scolastico di modifica della posizione giuridica o della base stipendiale di un dipendente scolastico, il Mef ha sessanta giorni di tempo per apporre il visto di regolarità amministrativa e contabile, o effettuare rilievi o osservazioni sull'atto emanato, e la decorrenza dei 60 giorni determina l'efficacia dell'atto. Se il dirigente scolastico volesse discostarsi dalle osservazioni ricevute dal Mef può decicedere di emanare cComunque il provvedimento assumendosene la responsabilità. Il punto è che soltanto in caso vengano rispettati i termini perentori stabiliti dall'ordinamento la Corte dei conti decide sulla legittimità del provvedimento assunto dal dirigente scolastico. Pertanto il dirigente che non rispetti il termine perentorio dei trenta giorni, in presenza di un parere negativo o per superare le osservazione del Mef, di dare comunque seguito al provvedimento, comporta che il provvedimento oggetto di rilievo «non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente».
Valutando più nel dettaglio i fatti in causa, il Ministero dell'Economia aveva proceduto all'invio ad una scuola di alcune osservazioni riguardanti un provvedimento di riconoscimento dell'anzianità ai fini economici di un proprio dipendente, ma l'invio è avvenuto oltre il termine dei sessanta giorni previsto dalla normativa. Il Mef ha, quindi, inviato il provvedimento assunto dall'amministrazione scolastica, nonostante le osservazioni indicate nella richiesta di chiarimenti, munito del visto di regolarità contabile adottato a fronte del superamento del vincolo di regolarità contabile adottato dal dirigente scolastico. Il mancato rispetto dei citati termini, entrambi perentori, inibiscono al Collegio contabile di attivare le procedure del controllo di legittimità successivo. Infatti, in presenza del mancato rispetto del termine da parte del Mef come nel caso di specie, l'atto acquista efficacia e deve essere restituito munito di visto concludendo la procedura.









