Bocciato con quattro cinque e cinque in condotta, il TAR lo riammette agli esami di recupero già fissati dalla scuola

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto l’istanza cautelare monocratica presentata nell’interesse di uno studente di un liceo paritario romano, non ammesso alla classe seconda al termine dello scrutinio di giugno 2026, disponendone l’ammissione con riserva alle prove di recupero che l’Istituto aveva già calendarizzato per i primi giorni di settembre.

Lo studente, assistito dagli Avvocati Guido Befani e Stefano Callà, aveva impugnato la delibera del consiglio di classe e la comunicazione di non ammissione. Nello scrutinio finale aveva riportato quattro insufficienze, tutte pari a cinque decimi, in italiano, matematica, fisica ed educazione civica, accanto a valutazioni positive nelle altre materie, fino a otto decimi in inglese e in scienze motorie. Il quadro era completato dal voto pari a cinque in comportamento.

Il consiglio di classe aveva scelto di non sospendere il giudizio e di deliberare direttamente la non ammissione. Qui sta il punto che il ricorso ha posto al centro della domanda cautelare: la scuola aveva già organizzato i corsi estivi di recupero e aveva già fissato, per i giorni 2, 3 e 4 settembre, gli esami per gli alunni con giudizio sospeso, proprio nelle quattro discipline in cui lo studente era risultato carente. Il percorso alternativo alla bocciatura, insomma, esisteva ed era già in calendario; dagli atti dello scrutinio non emergeva però per quale ragione fosse stato ritenuto inadeguato nel caso di quel ragazzo.

A questo si aggiungeva un secondo profilo. Nel febbraio 2026 lo studente era stato riconosciuto come alunno con bisogni educativi speciali e il consiglio di classe aveva adottato all’unanimità un Piano Didattico Personalizzato. In quel documento lo stesso consiglio si era dato dei criteri precisi per la valutazione finale: tenere conto dei progressi nelle singole discipline, della motivazione e dell’impegno, delle competenze acquisite rispetto alle potenzialità e al percorso di provenienza, dei progressi nel rapporto con i docenti. Nel verbale dello scrutinio, però, il Piano non veniva richiamato e non risultava in che modo quei criteri avessero inciso sul giudizio conclusivo.

Il ricorso ha infine contestato il voto di condotta. Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 150/2024 e dal regolamento del 2025, il cinque in comportamento non è un dato accessorio: comporta di per sé la non ammissione. Proprio per questo, secondo la difesa, la motivazione avrebbe dovuto spiegare perché le condotte contestate — due note e una sospensione di tre giorni — raggiungessero la soglia di gravità che la norma richiede, e perché non fossero stati ravvisati quegli elementi di recupero che la griglia del PTOF dell’Istituto considera espressamente.

Sul piano dell’urgenza, la difesa ha evidenziato una scansione temporale molto stretta: senza una misura adottata prima del 2 settembre lo studente avrebbe perso definitivamente la possibilità di sostenere quelle prove e sarebbe stato reinserito in prima, ripetendo per la seconda volta lo stesso anno di corso.

Con decreto pubblicato il 20 agosto 2026 il Presidente della Sezione Quarta Bis ha ritenuto argomentati i rilievi sul pregiudizio e ha accolto l’istanza, consentendo l’ammissione con riserva alle prove del 2, 3 e 4 settembre nelle quattro discipline interessate, con successiva integrazione dello scrutinio all’esito delle verifiche. La camera di consiglio per la trattazione collegiale è stata fissata al 9 settembre 2026.

Il decreto ha natura provvisoria e non anticipa alcuna decisione sulla fondatezza delle censure: non sostituisce la valutazione del consiglio di classe, ma restituisce allo studente l’accesso a un percorso che la scuola stessa aveva predisposto, rinviando al collegio ogni ulteriore verifica.

Considerazioni conclusive

Il caso richiama l’attenzione su due aspetti che ricorrono con frequenza negli scrutini di giugno.

Il primo riguarda il Piano Didattico Personalizzato. Non basta che sia stato adottato: i criteri di valutazione che la scuola vi ha inserito vincolano il consiglio di classe anche nello scrutinio finale, e dal verbale deve potersi capire come siano stati applicati. Un giudizio che elenca soltanto le carenze, senza dare conto dei progressi e degli interventi previsti dal Piano, è esposto a censura.

Il secondo riguarda la scelta tra sospensione del giudizio e non ammissione immediata. Quando le insufficienze sono contenute e la scuola ha già organizzato corsi e prove di recupero in quelle stesse materie, la decisione di procedere direttamente alla bocciatura richiede una motivazione specifica sulle ragioni per cui, in quel caso concreto, il recupero è stato ritenuto impraticabile.

Alle famiglie che si trovano di fronte a una non ammissione conviene quindi chiedere subito l’accesso agli atti dello scrutinio e verificare, prima che il calendario delle prove di settembre si esaurisca, se esistano margini di tutela: i tempi, in questa materia, sono strettissimi.

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