Nel mio Istituto il Collegio dei docenti richiede che il Piano delle attività sia estremamente dettagliato. In particolare, alcuni docenti ritengono che non sia sufficiente indicare, ad esempio, il periodo nel quale si svolgeranno i Consigli di classe (per esempio, dal 7 al 14 maggio), specificando anche la durata prevista per ciascun Consiglio, ma chiedono che sia già calendarizzata, fin dall’approvazione del Piano, la singola giornata e la fascia oraria di ogni Consiglio.
Come è noto la disciplina del Piano annuale delle attività del personale docente è contenuta nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca (triennio 2019-2021), il cui articolo pertinente stabilisce: «Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.»
La norma contrattuale individua con chiarezza:
- il soggetto predisponente: il Dirigente Scolastico (su eventuali proposte degli organi collegiali);
- il soggetto deliberante: il Collegio dei docenti;
- il contenuto: il piano delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, conferiti in forma scritta;
- la flessibilità: il piano è modificabile nel corso dell'anno scolastico con la stessa procedura deliberativa.
La norma contrattuale non specifica il livello di dettaglio che il Piano deve raggiungere in sede di prima approvazione. Non impone, in particolare, che ogni singola riunione degli organi collegiali sia già fissata, alla data di delibera del Piano, con giorno e fascia oraria precisi. Né alcuna disposizione di legge di rango primario ( si veda art. 7 D.Lgs. 297/1994 sulle competenze del Collegio dei docenti ; art. 25 D.Lgs. 165/2001 sui poteri del Dirigente Scolastico impone tale livello di dettaglio preventivo.
Occorre pertanto distinguere tra due livelli:
- Contenuto minimo necessario del Piano: indicazione delle tipologie di attività, dei periodi di massima entro cui si svolgeranno, della durata prevista, del numero complessivo di riunioni. Questo risponde alla funzione del Piano, che è quella di consentire al personale docente di conoscere anticipatamente i propri impegni di lavoro e di organizzarsi di conseguenza.
- Calendarizzazione puntuale (giorno + ora): si tratta di un livello ulteriore di dettaglio che, pur auspicabile ai fini della pianificazione individuale dei docenti, non è imposto come condizione di validità del Piano dalla normativa vigente.
In proposito è utile richiamare la distinzione di competenze tra Dirigente e Collegio. Il Piano è predisposto dal Dirigente Scolastico e solo successivamente deliberato dal Collegio. Come chiarito dalla giurisprudenza, le scelte organizzative relative alla gestione del personale rientrano nei poteri del Dirigente come recita l'art. 25, comma 4, D.Lgs. 165/2001: «nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale» (si veda la sentenza della Corte di Appello di Bari, n.773 del 3 giugno 2024)
Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, ma non può trasformare il momento dell'approvazione del Piano in uno strumento per ampliare illimitatamente il proprio potere di co-decisione su aspetti che attengono all'organizzazione del lavoro in senso stretto. L'eventuale richiesta di calendarizzazione puntuale ab origine può essere avanzata dal Collegio come proposta, ma non può essere imposta come condizione necessaria alla validità del Piano.
Un elemento centrale della disciplina contrattuale è proprio la modificabilità in itinere del Piano: esso «è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze». Questa previsione è logicamente incompatibile con una rigida calendarizzazione puntuale fin dall'inizio dell'anno, poiché:
- le date precise dei Consigli di classe dipendono spesso da fattori non prevedibili a settembre (andamento del calendario, festività, esigenze sopravvenute, disponibilità delle aule, ecc.);
- una calendarizzazione troppo rigida ab initio costringerebbe a procedere a continue modifiche formali del Piano con delibera del Collegio, appesantendo inutilmente il procedimento;
- la prassi amministrativa consolidata nelle istituzioni scolastiche è quella di indicare nel Piano i periodi entro i quali gli organi collegiali si riuniranno, con la durata prevista, e di comunicare successivamente le date e gli orari specifici tramite avviso del Dirigente.
in conclusione alla luce del quadro normativo e contrattuale vigente, si può affermare che:
- È sufficiente che il Piano indichi i periodi entro i quali si svolgeranno i Consigli di classe (es. "dal 7 al 14 maggio"), con la durata prevista per ciascun Consiglio, senza che sia necessario fissare già in sede di approvazione il singolo giorno e la fascia oraria.
- La calendarizzazione puntuale potrà essere comunicata successivamente dal Dirigente Scolastico con apposito avviso scritto, che costituisce esercizio del suo potere organizzativo.
- La richiesta avanzata da alcuni docenti di procedere a una calendarizzazione analitica già in sede di approvazione del Piano, pur comprensibile sotto il profilo dell'organizzazione personale, non trova fondamento normativo obbligatorio e, ove portata all'estremo, potrebbe intralciare la flessibilità gestionale che il CCNL espressamente garantisce.
- Il Dirigente può tuttavia accogliere tale richiesta in via volontaria ove vi siano le condizioni organizzative per farlo, essendo comunque libero di modulare il dettaglio del Piano entro i limiti previsti dalla normativa contrattuale.









