Una scuola dell’infanzia di Ispica si era vista respingere la domanda di parità per l’anno scolastico 2026/2027 sulla base di immagini tratte da internet, senza sopralluogo né misurazioni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto la domanda cautelare proposta nell’interesse di una società che gestisce una scuola dell’infanzia a Ispica, in provincia di Ragusa, sospendendo il diniego di riconoscimento della parità scolastica e ordinando alla Regione di riesaminare la domanda entro sessanta giorni.
Il ricorso è stato proposto dagli Avvocati Guido Befani e Stefano Callà. L’ordinanza, pubblicata il 12 settembre 2026, è stata resa dalla Seconda Sezione del TAR di Palermo all’esito della camera di consiglio del 10 settembre.
La vicenda nasce a maggio 2026, quando il Dipartimento regionale dell’istruzione comunica alla scuola un preavviso di rigetto: la perizia sarebbe incompleta e mancherebbe il parere igienico-sanitario. La società presenta le proprie osservazioni e integra la documentazione. A giugno, però, la parità viene comunque negata, e il diniego si fonda su una serie di rilievi nuovi: i locali non sarebbero al piano terra, lo spazio esterno e la ringhiera che lo delimita non sarebbero idonei, l’ingresso presenterebbe una barriera architettonica.
Il punto è come l’amministrazione fosse arrivata a queste conclusioni: guardando le immagini della via su Google Street View. Nessun sopralluogo, nessuna misurazione, nessun confronto con gli elaborati progettuali depositati dalla scuola.
Il Tribunale non ha accolto tutte le censure. In particolare ha respinto quella sulla violazione del contraddittorio: quando i motivi ostativi ulteriori nascono proprio dall’esame dei documenti che l’interessato ha prodotto con le osservazioni, l’amministrazione può indicarli direttamente nel provvedimento finale, senza dover inviare un secondo preavviso di rigetto.
Sul metodo dell’accertamento, però, la valutazione è stata di segno opposto. Il TAR ha osservato che le immagini reperite online potevano al più giustificare un approfondimento istruttorio, ma non erano di per sé decisive rispetto a questioni tecniche che richiedevano il confronto con i progetti e, se necessario, una verifica sul posto.
Così, per stabilire che i locali non fossero al piano terra, la Regione si era limitata al dislivello visibile nel tratto più basso della strada, senza tener conto della pendenza della via e senza individuare la quota del punto di accesso effettivamente utilizzato. Il Collegio ha precisato che il requisito va inteso in senso funzionale: conta il rapporto reale tra i locali, l’ingresso e il terreno circostante, non una qualificazione formale.
Lo stesso vale per lo spazio esterno. La planimetria indicava un’area di poco più di quaranta metri quadrati, collegata direttamente alle aule e destinata al gioco; la Regione l’ha ritenuta inidonea solo perché sopraelevata rispetto alla strada, senza valutarne le dimensioni in rapporto al numero dei bambini, le modalità di utilizzo e le condizioni di sicurezza. Quanto alla ringhiera, il giudizio è stato definito apodittico: non ne erano state accertate le caratteristiche, né era stata indicata la norma tecnica che si assumeva violata.
Fondata è stata giudicata anche la censura sull’accessibilità. La perizia e i disegni allegati mostravano una rampa collegata all’ingresso, che l’amministrazione ha semplicemente omesso di considerare, dando per scontato che all’ingresso vi fosse soltanto una scala. La pendenza della rampa dovrà essere verificata in sede di riesame, ma non poteva essere usata a posteriori per giustificare un diniego che si fondava su un presupposto diverso e sbagliato.
Infine il parere igienico-sanitario. Il documento dell’ASP era stato prodotto nei termini e conteneva un errore materiale nell’indirizzo, poi rettificato. La Regione, invece di verificarne la riferibilità ai locali — eventualmente chiedendo un chiarimento all’azienda sanitaria — ha equiparato l’errore materiale alla mancanza del requisito. Anche su questo il TAR ha riconosciuto la fondatezza del ricorso.
Sul danno il Collegio è stato netto: il protrarsi degli effetti del diniego impedisce alla scuola di operare come paritaria nell’anno scolastico in corso e di programmare per tempo quello successivo, e si tratta di un pregiudizio che l’attività scolastica, per sua natura legata al calendario, non consente di recuperare più avanti né di risarcire in denaro.
Il TAR ha quindi sospeso l’efficacia del diniego e ordinato alla Regione di riesaminare la domanda, verificando la collocazione dei locali rispetto all’ingresso effettivo, l’idoneità dello spazio esterno e della ringhiera e la conformità della rampa, sulla base della documentazione tecnica e, se necessario, con un sopralluogo. Il riesame dovrà concludersi entro sessanta giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate e l’udienza di merito è stata fissata al 22 aprile 2027.
Si tratta di una decisione interinale, che non chiude il giudizio: la Regione dovrà rivalutare la domanda e potrà giungere anche a un esito negativo, purché all’esito di un accertamento questa volta completo.
La vicenda offre comunque un’indicazione utile a chi gestisce una scuola paritaria. Il giudizio sull’idoneità dei locali è un accertamento tecnico: le banche dati cartografiche possono orientare l’istruttoria, non sostituirla, e un’immagine risalente non può prevalere su una perizia e su elaborati progettuali depositati agli atti. Allo stesso modo, un errore materiale in un documento va segnalato e chiarito in contraddittorio, non trasformato in una carenza sostanziale.
Per il gestore, questo significa due cose: depositare fin dall’istanza una documentazione tecnica completa e leggibile, con planimetrie quotate e rilievi fotografici aggiornati dello stato dei luoghi; e, davanti a un preavviso di rigetto, usare le osservazioni per fissare per iscritto i dati oggettivi — misure, quote, superfici — che l’amministrazione dovrà poi esaminare e, se del caso, confutare.










