La legge 9 giugno 2026, n. 104, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, è entrata in vigore il 7 luglio 2026 e trova prima applicazione piena in questo anno scolastico. Il provvedimento, di contenuto estremamente essenziale, si compone di tre soli articoli: l'articolo 1 introduce l'obbligo del consenso informato preventivo, l'articolo 2 disciplina il ricorso a esperti esterni, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. A questa scarna architettura normativa si è aggiunta, il 14 settembre 2026, la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 4712, a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo, che ha fornito alle istituzioni scolastiche le indicazioni operative per l'attuazione. È da questa nota, più che dal testo di legge, che discendono oggi gli adempimenti concreti a carico dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto e dei dirigenti scolastici, e conviene perciò muovere da essa per ricostruire la sequenza procedimentale che le scuole devono predisporre nelle prossime settimane.

Il primo passaggio, logicamente preliminare a ogni altro, è la qualificazione dell'attività. L'obbligo di acquisire il consenso informato scritto e preventivo riguarda le attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa sulle tematiche della sessualità nella scuola secondaria di primo e secondo grado; per la scuola dell'infanzia e la primaria la legge esclude in radice lo svolgimento di attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa su questi temi, facendo salvo il pieno svolgimento degli insegnamenti curricolari previsti dalle Indicazioni nazionali, quali la conoscenza del corpo umano, delle differenze sessuali e degli apparati riproduttivi nell'ambito delle Scienze. La distinzione fra ciò che richiede il consenso e ciò che ne prescinde è il punto su cui si concentreranno, prevedibilmente, i contenziosi e le contestazioni delle famiglie, ed è anche quello sul quale la nota ministeriale ha ritenuto di intervenire con maggiore analiticità: il consenso è obbligatorio per i progetti extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa, compresi quelli che affrontino, anche in modo indiretto, le teorie sull'identità di genere, mentre non occorre alcun consenso per l'insegnamento curricolare delle Scienze — apparati e funzioni riproduttive, concepimento, sviluppo puberale, malattie sessualmente trasmissibili — né per i percorsi di Educazione civica volti al rispetto della persona, all'empatia, alla dignità e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, che costituiscono un compito educativo permanente di tutti gli ordini di scuola. La scuola ha dunque l'onere di classificare ciascuna iniziativa con un atto progettuale espresso e motivato: il ricorso a formule generiche, o l'inserimento di un'attività in una categoria anziché in un'altra senza esplicitarne la ragione, espone il dirigente a una doppia contestazione, da parte di chi lamenti la mancata acquisizione del consenso e da parte di chi lamenti, all'opposto, l'indebito assoggettamento a consenso di un contenuto curricolare.

Sul piano procedimentale, la nota fissa un termine che la legge non conteneva e che va recepito nella modulistica di istituto: la richiesta scritta deve essere trasmessa ai genitori o agli studenti maggiorenni almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività, mettendo a disposizione, prima o contestualmente, i materiali didattici previsti per una preventiva visione; il modulo deve specificare in modo puntuale finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, modalità di svolgimento ed eventuale presenza di esperti esterni dotati di comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica; durante lo svolgimento delle attività con alunni minorenni è sempre obbligatorio garantire la presenza in aula di un docente della scuola, e il consenso deve essere stato formalmente acquisito prima dell'avvio degli interventi. Ne discende una conseguenza organizzativa che merita di essere sottolineata: il preavviso di sette giorni non decorre dalla comunicazione generica dell'esistenza del progetto, ma dalla messa a disposizione dei materiali, sicché la calendarizzazione delle attività deve essere costruita a ritroso a partire dalla data in cui i materiali sono effettivamente consultabili. Un incontro programmato con una settimana esatta di anticipo rispetto all'invio del modulo, ma con materiali resi disponibili il giorno prima, è un incontro esposto a censura.

Quanto al contenuto del modulo, occorre tenere ferma una distinzione che nella prassi si smarrisce con facilità. Il consenso informato di cui alla legge n. 104 del 2026 è manifestazione di adesione a un'attività formativa, non è un consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679: il trattamento connesso allo svolgimento dell'attività trova base giuridica nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico e, ora, in una espressa previsione di legge, e non necessita di ulteriore consenso privacy. Confondere i due piani — tipicamente accorpando in un unico stampato l'adesione al progetto e l'autorizzazione al trattamento — è tecnicamente errato e produce l'effetto paradossale di fondare il trattamento su una base giuridica revocabile che la scuola non ha alcun interesse ad assumere. L'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento resta atto distinto e va aggiornata indicando la nuova base normativa, i tempi di conservazione dei moduli raccolti — per i quali non si vede ragione di superare la conclusione dell'attività e dei relativi adempimenti di rendicontazione —, le eventuali modalità peculiari di trattamento connesse allo svolgimento (registrazioni, elaborati degli studenti, questionari) e il ruolo privacy dei soggetti terzi coinvolti, che a seconda dei casi saranno autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 29 ovvero responsabili ai sensi dell'articolo 28. Il modulo, infine, non deve essere precompilato in alcuna delle due direzioni, deve mantenere aperte entrambe le opzioni e deve dare atto, in premessa, dell'avvenuta messa a disposizione dei materiali: è questa annotazione, e non la firma in calce, a documentare che il consenso è stato non soltanto prestato ma informato.

La gestione del dissenso, o della semplice inerzia, è regolata in modo differenziato. In caso di attività extracurricolari, gli studenti privi di autorizzazione si astengono dalla frequenza; se si tratta invece di attività di ampliamento dell'offerta formativa, la scuola deve assicurare lo svolgimento di attività formative alternative, affidate a docenti dell'istituto e già comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa senza ulteriori oneri, e la natura di tali attività alternative deve essere comunicata contestualmente all'invio della richiesta di consenso. La clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 della legge si riverbera qui in termini molto concreti: l'alternativa non può tradursi in ore aggiuntive retribuite né nell'attivazione di risorse esterne, deve essere reperita all'interno della progettazione già deliberata e deve essere, per definizione, un'attività formativa e non un parcheggio. La comunicazione preventiva del suo contenuto, che la nota richiede sia contestuale alla richiesta di consenso, serve del resto proprio a rendere la scelta della famiglia una scelta effettivamente comparativa.

Il ricorso a soggetti esterni segue un iter autonomo e più rigido. L'affidamento di attività formative curricolari ed extracurricolari a soggetti ed esperti esterni deve essere preventivamente deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto, e spetta al Collegio definire i criteri per valutare e comparare titoli e comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica, restando fermo il compito di verificare la coerenza dell'attività con il curricolo, con il PTOF e con le finalità educative della scuola, nonché l'adeguatezza dei contenuti e delle modalità rispetto all'età e al livello di maturazione degli studenti. Si tratta, a ben vedere, della codificazione di un principio già ricavabile dall'articolo 40 del D.I. 129/2018 e dalla giurisprudenza amministrativa in materia di incarichi esterni, ma con un elemento di novità non trascurabile: i criteri devono preesistere alla selezione e devono essere deliberati dall'organo tecnico, non definiti ex post dal dirigente in sede di individuazione. Una scelta operata in assenza di criteri collegiali previamente approvati è viziata nel presupposto, e il vizio si trasmette a tutte le attività svolte dall'esperto così individuato.

Restano da collocare nel tempo i due adempimenti di sistema. Il primo riguarda il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: a partire dall'anno scolastico 2026/2027 le istituzioni scolastiche sono tenute ad aggiornarlo, informando preventivamente famiglie e studenti maggiorenni del vincolo del consenso scritto ed esplicitando le procedure e le modalità operative stabilite per la sua raccolta. Anche qui una precisazione si impone, perché la sovrapposizione è ricorrente: la sottoscrizione del Patto da parte dei genitori e degli studenti è atto di adesione al quadro generale dei diritti e doveri reciproci e non assorbe, né surroga, il consenso informato relativo alla singola attività, che deve essere richiesto di volta in volta. Il secondo adempimento riguarda il PTOF, che va integrato con le attività extracurricolari, con quelle di ampliamento dell'offerta formativa attinenti all'ambito della sessualità e con le corrispondenti attività alternative, secondo la ordinaria scansione dell'articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107: elaborazione da parte del Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico e approvazione da parte del Consiglio di istituto, con le revisioni annuali da adottarsi entro il mese di ottobre. È un termine che, alla data in cui si scrive, lascia margini ristretti.

Un'ultima avvertenza di contesto. È stata avviata una raccolta di firme per un referendum abrogativo della legge n. 104 del 2026, e sul merito della riforma il dibattito pubblico è, com'è noto, tutt'altro che pacificato: si discute della compressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia progettuale degli istituti, nonché della differenziazione fra i gradi scolastici sotto il profilo dell'uguaglianza nell'accesso ai contenuti formativi. Nulla di tutto ciò incide, allo stato, sugli obblighi delle scuole, che restano quelli descritti: la pendenza di un'iniziativa referendaria non sospende l'efficacia della legge né attenua la responsabilità di chi è chiamato ad applicarla. L'indicazione operativa, per questo anno scolastico, è dunque nel senso di costruire una documentazione completa e tracciabile — delibera collegiale sui criteri, progetto analitico, informazioni alle famiglie, informativa privacy aggiornata, modulo di consenso non precompilato, registro delle acquisizioni e verbalizzazione della presenza del docente in aula —, perché è su quella documentazione, e non sulle intenzioni, che si misurerà la legittimità dell'operato della scuola.

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