Di seguito si vogliono elencare le operazioni per le elezioni del Consiglio di Istituto 2021, nonché i relativi organi competenti e scadenze, in base a quanto stabilito dall' Ordinanza Ministeriale del 15 luglio 1991.

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DATA INDIZIONE ELEZIONI

In base all'art. 2 il Dirigente Scolastico indice le elezioni su data fissata dal MIUR prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

1. Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore didattico o preside.

2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.

3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

In base all'art. 24 il Dirigente Scolastico nomina la commissione elettorale di Circolo o Istituto (di durata biennale). I membri sono designati dal Consiglio di Istituto non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.

2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.

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3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.

4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).

7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.

11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

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COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DEI NOMINATIVI E DATI ANAGRAFICI DEGLI ELETTORALI

In base all'art. 27 il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione elettorale i nominativi e i dati anagrafici degli elettori entro il trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Non oltre il venticinquesimo giorno il Dirigente Scolstico deposita gli elenchi degli elettori in segreteria e ne dà una comunicazione all'albo.

 1. I direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in me rito a quest'ultimi, nell'ipotesi di mancata compilazione della scheda di cui al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a fornire le proprie generalità mediante altra forma. E' in ogni caso cura di chi fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.

2. La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;

2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;

3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);

4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.

3. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.

4. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all'albo dei predetti circoli o istituti.

5. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).

6. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.

7. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.

8. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine - nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.

9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.

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COMUNICAZIONE DELLE SEDI DEI SEGGI ELETTORALI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

In base all'art. 37 il Dirigente Scolastico comunica le sedi dei seggi elettorali alla Commissione Elettorale entro il trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.

2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.

3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.

4. Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

 

RICORSO DEGLI ELETTORI

Secondo l'art. 28, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data dell'avviso all'albo gli elettori possono ricorrere avverso l'erronea compilazione degli elenchi, tramite domanda in carta semplice alla Commissione elettorale di Circolo o Istituto. La commissione elettorale decide sui ricorsi entro i successivi 5 giorni.

1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti ale rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

3. Gli elenchi definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.

4. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo.

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PRESENTAZIONE DELLE LISTE

In base all'art. 32 uno dei firmatari di lista presenta personalmente la lista alla segreteria della Commissione elettorale dalle ore 9 del ventesimo giorno alle ore 12 del quindicesimo giorno.

1. Ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20; 

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); 

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

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LA COMMISSIONE CURA L'AFFISSIONE DELLE LISTE

In base all'art. 33 la commissione elettorale cura l'affissione delle liste subito dopo le ore 12 del quindicesimo giorno.

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

 

REGOLARIZZAZIONE DELLE LISTE 

In base all'art. 34 la commissione elettorale non oltre 3 giorno dalle ore 12 del quindicesimo giorno e decide sulle regolarizzazioni e le rende pubbliche entro 5 giorni dalle ore 12 del quindicesimo giorno.

1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

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PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

In base all'art. 35 i presentatori di lista o candidati possono presentare i candidati e i programmi (con affisione di iscritti o riunioni entro l'edificio scolastico) dal diciottesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, mentre i rappresentanti di lista presentano al Dirigente Scolastico le richieste per le riunioni entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.
Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

 

COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI

In base all'art. 38 il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi elettorali su designazione della Commissione elettorale entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.

3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.

4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.

6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

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ATTRIBUZIONE POSTI E PROCLAMAZIONE ELETTI

Ai sensi degli artt. 44 e 45, il primo seggio elettorale attribuisce i posti e proclama gli eletti mediante affissione del relativo elenco all'albo all'albo entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Art. 44 "Attribuzione dei posti"

1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.

2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.

10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.

11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.

Art. 45 "Adempimenti per la proclamazione degli eletti"

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

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RICORSI CONTRO I RISULTATI DEGLI ELETTI

Ai sensi dell'art. 46 i rappresentanti di lista o i singoli candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni (alla Commissione elettorale di Circolo o Istituto) entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dall'albo mentre la commissione elettorale decide gli eventuali ricorsi entro i successivi 5 giorni.

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.

2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

 

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 48 il Dirigente Scolastico dispone la prima convocazione del Consiglio di Circolo/Istituto non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

1. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Direttore didattico o Preside.

2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

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