Estratto del più ampio contributo "Le regole sul funzionamento e costituzione degli Organi Collegiali nella scuola" di C. Febbe e A. Orsingher, pubblicato in Rassegna Normativa di Settembre 2021, pag. 7

Puntuale, con la pesantezza punitiva della routine, ogni anno si rinnovano i consigli di classe e di interclasse e ogni tre anni i consigli di istituto. Non c’è nulla da fare, è così e basta. Gli Organi Collegiali della scuola sono stati inventati ed appartengono a quel mondo di burocrazie che difficilmente si riesce a scollare, tanto da essere diventato una specie di centro di gravità permanente. Quindi, nonostante sia chiaro che esista una sempre minore disponibilità a far parte di organi che hanno poca voce in capitolo e non incidono praticamente su nulla, bisogna prendere atto e continuare ad allestire procedure stanche, obsolete e senza anima.

Risale al 1974 il primo testo unico organico riguardante l’Istruzione, con i vari DPR 31 maggio 1974 n. 416, 417, 418, 419 e 420. Gran parte di queste disposizioni sono state poi raccolte nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione emanate con D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

Questi testi sono rimasti intatti, senza mai alcuna modifica che preveda una partecipazione diversa al mondo della scuola da parte di enti, associazioni e qualsiasi altra componente che non sia genitoriale, docente e Ata. Non è bastato l’avvio della autonomia scolastica nel lontano 1° settembre 2000, non sono bastate le modifiche all’impianto di contabilità e a quanto previsto della legge 107, la cosiddetta buona scuola. Tutto è rimasto congelato ai tempi del governo Rumor che aveva varato i decreti delegati della scuola.

Un'analisi di commento nel rispetto degli organi collegiali

Il D.P.R. 275 del 1999, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, definendo il coordinamento delle competenze, stabilisce che “gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”. “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto degli organi collegiali” (art.16); lo stesso principio del rispetto verso gli organi di governo della scuola è ribadito nel comma 2 dell’art.25 del D.lgs. n.165 del 2001, dedicato ai compiti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dove sta scritto che “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”.

Al momento, la ratio della legge 107, lascia immutato il ruolo degli organi collegiali anche se, leggendo il comma 78, il legislatore ha confermato che il dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione e garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, è tenuto anche a rispettare le competenze degli organi collegali.

Il comma 2 della legge 107 afferma infatti che sono le istituzioni scolastiche a dover garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali. La partecipazione è affermata come principio generale. Di conseguenza, per effetto di tale asserzione, le istituzioni scolastiche, intese come espressione di tutte le sue componenti, concorrono alle decisioni, a tutela appunto del principio espresso nel comma 2.

Le istituzioni scolastiche intervengono in molte materie indicate nella legge e rinvenibili nei vari commi, che di seguito riportiamo:

1) effettuano la programmazione triennale dell’offerta formativa (comma 2) e le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia (comma 6);

2) individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi (comma 7);

3) predispongono il piano triennale dell’offerta formativa (comma 12) con la partecipazione di tutte le componenti dell’istituzione scolastica (comma 14), salvo quindi seppur modificato per certi aspetti il ruolo del consiglio di istituto;

4) possono promuovere nei periodi di sospensione dell’attività didattica, insieme agli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici (comma 22);

5) promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa azioni coerenti con le finalità e i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56 e i cui obiettivi da perseguire sono indicati nel comma 58.

In questi casi ed altri, poiché trattasi di materie ricadenti negli ambiti di competenza delle istituzioni scolastiche, quand’anche non sia espressamente detto, ogni intenzionalità e azione in tal senso, richiede legittimamente l’intervento degli organi collegiali. La comunità scolastica con tutte le sue componenti svolge ancora un ruolo “partecipativo” e ai sensi del comma 78, il dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione agisce nel “rispetto delle competenze degli organi collegiali”.

L’unico riferimento esplicito alla concertazione è dato nel comma 29 della legge 107: “il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni”.

In questo caso il legislatore, a nostro giudizio, esprime chiaramente la necessità di una concertazione con gli organi collegiali perché c’è di mezzo l’utilizzo di finanziamenti esterni e le scelte operate in sinergia con gli organi collegiali si tradurrebbero in un atto di trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione.

Nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali nella definizione del PTOF

Punto cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente nell’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). La legge 107 introduce che: “ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa” (comma 1, art.3).

A rimodulare la costituzione del vecchio piano dell’offerta formativa è il comma 14 che novella l’articolo 3 dell’antesignano D.P.R. 275 del 1999. Il comma 14 specifica quali sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto”.

Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione. Secondo questa nuova prospettiva avanzata nella legge 107, prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più generali come nel precedente articolo.

Non si può dunque omettere che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto cruciale da cui partire per l’elaborazione del Piano e che tale disposizione imponga, solo successivamente, il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. A quest’ultimo organo è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.lgs. n.165 del 2001: “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.

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