Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
Per quanto riguarda la “procedura straordinaria di attuazione di assunzioni da GPS finalizzate al ruolo” occorre tedere in considerazione le disposizioni contenute nel D.M. 30 luglio 2021, n. 242 (consultabile nella sezione normativa di giustoscuola.it). In particolare per quanto riguarda gli aspiranti essi manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano ilpossesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscrittinella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o disostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso dellecredenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presentinell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line(POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione (art. 4 D.M. 30 luglio 2021, n. 242)
È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo può partecipare allaprocedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 del comparto scuola 2006-2009, per cui ““ il personale docente (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare,nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Infine la nota ministeriale n. 25089 del 2021 richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3-bis,del T.U., nella parte in cui dispone che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'annoscolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminatopossono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzionescolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe diconcorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità,fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presentecomma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992,n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione airispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401del presente testo unico.L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, ladecadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempodeterminato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie diconcorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione inruolo.”









