Art. 58 comma 4-ter Decreto Legge 73/2021 (Decreto "sostegni-bis")

4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:

a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;

b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.

Il Decreto “sostegni-bis” (DL 73/2021, art.58 comma 4-ter lett. a), prevede che siano attivati “ulteriori incarichi” di supplenza temporanea sia di docenti che di personale ATA. Tuttavia, a differenza di quanto stabilito lo scorso anno, quando i contratti avevano come scadenza il termine delle lezioni, gli incarichi per l’anno scolastico in corso sono attivabili dalla presa di servizio fino al 30 dicembre 2021.

Per i docenti è cambiata anche la finalità di utilizzo delle risorse stanziate. Infatti, lo scorso anno il Decreto “Rilancio” (art. 231-bis DL 34/2020) stanziava le risorse dell’organico aggiuntivo con l’obiettivo di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe stabilito nel DPR 81/2009, tanto che la norma e le successive indicazioni ministeriali prevedevano espressamente di utilizzare i supplenti per creare gruppi classe di numero ridotto. Quest’anno per i docenti si parla di ulteriori  incarichi  temporanei “finalizzati  al  recupero  degli apprendimenti”, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

Attribuzione dei contratti Covid

Vista la natura di incarichi temporanei di supplenza i contratti dovranno essere attivati a partire da convocazioni dalle graduatorie d’istituto. I contratti, come lo scorso anno sono quelli di supplenza breve e temporanea. È previsto al SIDI uno specifico codice dedicato a questo tipo di contratti, N19. Come riportato nella norma dovranno essere attivati contratti a tempo determinato, che decorrono “dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021”.

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