Tratto da abint.it

Per l’organizzazione dei viaggi di istruzione all’estero, il nostro Istituto acquista i biglietti aerei con una compagnia Low Cost e, attraverso un’Agenzia di Viaggio, il pernottamento in un albergo con la formula della mezza pensione. In un occasione, il giorno della partenza per il ritorno, il volo è stato soppresso. La Compagnia aerea ci ha proposto la riprotezione su due voli successivi ma, alla luce del fatto che ci trovavamo in presenza di un unico accompagnatore e gli studenti erano minori, abbiamo preferito acquistare nuovi biglietti. Il volo è stato così riprogrammato 4 giorni dopo, motivo per cui, oltre al costo del nuovo biglietto, abbiamo dovuto sostenere anche le spese di pernottamento in una nuova struttura. Questo inconveniente è costato alle famiglie più del doppio dell’intero viaggio di istruzione. La Società assicuratrice con cui è assicurata la scuola ci fa sapere che la polizza non copre questi eventi. A noi non sembra corretto.

La risposta della Società assicuratrice trova ragione nelle Condizioni Contrattuali. Di norma, infatti, i contratti stipulati con la scuola prevedono esclusivamente il rimborso in caso di annullamento per infortunio o malattia del singolo partecipante, motivo per cui questo tipo di eventi è da considerarsi escluso.

Quanto accaduto, tuttavia, dà la possibilità di fare un po’ di chiarezza sulla questione dell’organizzazione dei viaggi di Istruzione.

Il Codice del Turismo, D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, con le sue varie modifiche e aggiornamenti, ultima la Legge 24 aprile 2020, n. 27, all’Art. 33 definisce due soggetti specifici: l’Organizzatore e l’Intermediario

L’Organizzatore del viaggio è quel soggetto che: “[…] si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Intermediario è quel soggetto che: “[…] anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Art. 34 chiarisce che per pacchetto turistico s’intende la: “[…] combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio”.

È certamente possibile assicurare questo tipo di rischio, tuttavia, occorre prendere in considerazione due aspetti. Di norma non esiste una tariffa forfettaria, le Società assicuratrici quotano il rischio in funzione del volume d’affari, polizze di questo tipo potrebbero costare svariate migliaia di euro all’anno. In seconda istanza, l’Istituto scolastico non può assumere il ruolo, all’interno delle sue attività istituzionali, di organizzatore o intermediario di viaggi, attività tipica delle Agenzie o dei Tour Operator, motivo per cui la sottoscrizione di una polizza specifica potrebbe essere considerata un danno erariale.

La soluzione del problema è molto semplice: i viaggi di istruzione vanno integralmente appaltati attraverso avviso o gara pubblica agli operatori demandati a questo tipo di attività.

Nel caso in questione, i costi legati e conseguenti alla soppressione del volo sarebbero stati rimborsati integralmente dall’Agenzia di Viaggio o dal T.O. che ha organizzato e/o intermediato il viaggio, in quanto a questo soggetto spetta per legge l’obbligo della riprotezione. 

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