Le polizze assicurative sottoscritte dalla scuola sono dei veri e propri contratti assicurativi che ciascun Istituto stipula con una o più Società di assicurazione.
Ai sensi del Codice Civile, infatti, l’Assicurazione è il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita (vitalizia o temporanea) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). Il contratto assicurativo è disciplinato dagli artt. 1882-1932 Codice Civile, dalle norme sui contratti in generale e sui contratti del consumatore, e dagli artt. 165-181 del Codice delle Assicurazioni. Il Contratto assicurativo appartiene alla categoria dei contratti consensuali, perché prende origine esclusivamente dall’accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità, è soggetto a un regime di forma scritta ad “probationem” con l’obbligo, per l’assicuratore, di rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
Il contratto può essere stipulato:
Per conto proprio: quando l’assicurato è identificato nel contraente della polizza (es.: la polizza personale di RC Patrimoniale del Dirigente Scolastico o del Direttore S.G.A.);
Per conto altrui: quando l’assicurato è identificato (o identificabile) al momento della stipulazione del contratto (es.: l’assicurazione infortuni nominativa del personale Scolastico);
Per conto di chi spetta: quando l’assicurato non è preventivamente identificato, ma viene riconosciuto al momento del sinistro (es. l’assicurazione globale degli Alunni e del Personale di una Scuola).
Rischio e Premio sono elementi essenziali del contratto.
Il Rischio costituisce l’oggetto del contratto di assicurazione e consiste nella possibilità che si verifichi un determinato evento futuro e incerto.
Il Premio dovuto da ciascun assicurato è il corrispettivo dell’obbligazione assunta dall’impresa per avere diritto alle prestazioni.
Il Contratto assicurativo può essere di due tipi: per i danni ai beni o per la vita della persona. Le Pubbliche Amministrazioni, per legge, non possono stipulare “polizze vita”, concentriamoci quindi sulle polizze danni.
L’assicurazione contro i danni è il Contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga:
A rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 Codice Civile);
A tenere indenne l’assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (art. 1917 Codice Civile).
Per non cadere nella facile confusione tra Contraente, Assicurato, e Beneficiario, figure fondamentali del contratto di assicurazione, facciamo una rapida precisazione in riferimento alla polizza multirischio della scuola:
Il Contraente è colui che stipula il contratto (nel nostro caso: l’Istituto scolastico);
L’Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione (nel nostro caso: l’Amministrazione scolastica contraente, il personale scolastico, gli alunni ed eventuali altri soggetti che interagiscono direttamente o indirettamente con l’Istituto - es.: Famiglie, Docenti esterni, ecc.);
Il Beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione (nel nostro caso: la maggior parte delle volte coincide con l’Assicurato).
Ogni Istituto scolastico è esposto a una molteplicità di rischi, la stragrande maggioranza dei quali può essere protetta da una Polizza Assicurativa contro i danni. Due polizze assicurative, su tutte rivestono un’importanza fondamentale:
Multirischio scuola (Responsabilità Civile - Infortuni) per Alunni ed Operatori della Scuola;
Property (Incendio - Furto - Elettronica) per la tutela dei Beni della Scuola.
Esistono poi altre forme assicurative, di minor impatto sulla gestione quotidiana della scuola,che, tuttavia, devono essere prese in considerazione, anche in funzione della tipologia specifica dell’Istituto scolastico, al fine di limitare i relativi rischi:
1) Assicurazione per i partecipanti a Gite e Viaggi d’istruzione. Sono garanzie che normalmente rientrano nelle polizze “standard” offerte dalle Compagnie Assicuratrici nell’apposito Ramo: Assistenza. Un’attenzione in questo senso va posta quindi nella stipula dei contratti con le Agenzie di Viaggio o i Tour Operator. Qualora la garanzia Assistenza sia già prevista nella polizza Multirischio scuola, le coperture proposte dall’Agenzia di Viaggio rischiano di diventare un inutile doppione di nessuna utilità il cui costo grava esclusivamente sul contratto turistico;
2) Assicurazione RCA. Sono le polizze per tutti i veicoli di proprietà dell’Istituto (autoveicoli, bus, macchine agricole,natanti, ecc.); ¡ Assicurazione per i danni ai veicoli di dipendenti in missione. Sono polizze che prevedono un indennizzo per danni subiti al veicolo del dipendente autorizzato a compiere missioni per conto dell’istituto scolastico. Le polizze Multirischio scuola possono prevedere questo tipo di copertura ma limitatamente al personale ispettivo e devono essere stipulate esclusivamente dall’Istituto capofila;
3) Assicurazione per velivoli radiocomandati. Sono le polizze comunemente denominate “Droni” o per i velivoli con pilota remoto (es.: APR). Molti Istituti Tecnici, soprattutto negli ultimi anni, detengono questo tipo di apparecchiature a scopo didattico. A far data del 1° gennaio 2021, tutti gli APR utilizzati sia ad uso professionale che ricreativo, necessitano per legge di una copertura assicurativa specifica;
4) Assicurazione Cyber Risk. Sono le polizze che assicurano la perdita o il furto dei dati. Il rischio sotteso a questa polizza è ancora poco percepito dalla Pubblica Amministrazione scolastica. In moltissimi Istituti, prevalentemente quelli comprensivi, non esiste personale tecnico dedicato al parco informatico né alla gestione o all’amministrazione delle reti digitali. La perdita o il furto dei dati soprattutto quelli sensibili potrebbe trasformarsi in un serio problema per il responsabile della privacy dell’Amministrazione scolastica;
5) Assicurazione Mostre e Fiere. Sono polizze nate per tutelare le opere d’arte di collezioni pubbliche o private. Diversi Istituti scolastici prevalentemente superiori organizzano eventi di carattere culturale anche con l’esposizione di opere d’arte o oggetti dal valore tecnico rilevante. Questo tipo di polizza protegge nei casi di perdita o danneggiamento, ma anche di incendio, furto o deprezzamento delle opere d’arte o di beni di proprietà di terzi e per i danni subiti anche nel caso di distruzione o perdita totale;
6) Assicurazione Cauzioni: Sono polizze fideiussorie che consentono di beneficiare dei fondi e/o dei finanziamenti Nazionali o Europei (es.: PON/FSE-FESR). Spesso per accedere ai finanziamenti, la Scuola deve sottoscrivere delle apposite cauzioni a garanzia degli impegni assunti;
7) Assicurazione per RUP. Sempre nel tema relativo all’erogazione di fondi per la scuola (es.: Fondi Europei di sviluppo regionale - FESR) il Dirigente Scolastico viene investito della carica di Responsabile Unico del Procedimento(RUP) con la conseguente assunzione di tutta una serie di responsabilità ad essa connesse. Il MIUR stesso richiama l’attenzione sull’opportunità di sottoscrivere una polizza a copertura delle mansioni svolte nell’espletamento di tale ruolo. Vedi approfondimento pubblicato a seguire.
8 )Assicurazione rischio locativo. Sono polizze legate ai danni causati all’immobile non di proprietà, per colpa, anche in relazione alla cattiva condotta nella conduzione dei locali.
9) Assicurazione rischi pandemici. Un aspetto particolare alla luce dell’attualità del problema riguarda eventi come le epidemie (es.: Covid19) per le quali le Compagnie Assicuratrici hanno predisposto particolari garanzie. Vedi approfondimento pubblicato a seguire.
Un capitolo a parte meriterebbero le polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativo Contabile e le polizze di Tutela Legale del Dirigente del Direttore SGA. Le polizze per la R.C. Patrimoniale e Amministrativo Contabile non sono sottoscrivibili dall’Istituto in quanto, in virtù della Legge finanziaria del 2007, non possono rientrare nel bilancio dell’Amministrazione ma devono essere stipulate e pagate dai singoli soggetti interessati.
Molti sindacati, Associazioni di categoria ma anche Consulenti a vario titolo, inseriscono questo tipo di polizza all’interno della quota associativa o nelle offerte di servizio. Iniziativa lodevole, tuttavia, a parte alcune apprezzabili eccezioni, nella stragrande maggioranza dei casi, gli assicurati non sanno di che tipo di coperture godono, quali siano i massimali, le franchigie o gli scoperti eventuali, né come effettuare una denuncia di sinistro.
Inutile dire che in questo modo le coperture sono assolutamente inutili.
Benché non rientrino in modo diretto tra quelle scolastiche, sono tuttavia polizze particolarmente importanti, soprattutto al fine di tenere indenne il personale apicale della scuola da rivalse per danni compiuti con colpa grave.
Le polizze di Tutela Legale, definita anche Tutela Giudiziaria, coprono i costi delle eventuali spese legali dovute a procedimenti giudiziari o extra-giudiziari a carico dell’assicurato. Le ragioni che possono provocare una controversia legale, anche nella scuola, sono molte, sia quando è l’assicurato stesso a far valere i propri diritti, che quando è la controparte a chiamarlo in causa, pensiamo solo alle eventuali controversie legate al contratto di lavoro. In entrambi i casi l’assicurazione interviene a tutela dell’assicurato.
Le polizze di Tutela Legale sono particolarmente interessanti riguardo all’assistenza nelle fasi stragiudiziali e si rivelano, spesso, soluzioni alternative al percorso lungo e tortuoso della giustizia tradizionale. Queste polizze hanno un importante ruolo sociale poiché riescono ad evitare di intasare ulteriormente i tribunali risolvendo il contenzioso in modo bonario e in tempi rapidi e fuori dalle aule di giustizia. È bene evidenziare che le polizze di Tutela Legale non coprono le sanzioni erogate dell’autorità ma, eventualmente, il ricorso avverso ad esse, oltre ai costi di perizia e quelli per le consulenze legali, siano esse richieste dall’assicurato o da un giudice. La copertura assicurativa si fa carico anche del risarcimento delle spese di soccombenza da sostenere quando, in sede giudiziaria, la colpa viene attribuita all’assicurato. Come per tutte le polizze assicurative, anche per le polizze di Tutela Legale occorre valutare almeno tre fattori: il massimale, la franchigia e le esclusioni. Le clausole di esclusione possono variare da un’assicurazione all’altra.









