Con il messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026 l’INPS ha aperto il servizio per la domanda del Nuovo bonus mamme relativo all’anno in corso. Le istruzioni operative completano la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026. La misura trova fondamento nell’articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) e prosegue il beneficio introdotto per il 2025 dall’articolo 6 del d.l. n. 95/2025. Opera in attesa dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025, la cui decorrenza è stata spostata al 2027.
Il tema riguarda da vicino il mondo della scuola. La platea comprende infatti tutte le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, e la disciplina presenta alcune particolarità che incidono in modo diverso sulla docente di ruolo e sulla supplente.
L’importo è stato elevato rispetto al 2025. Il contributo passa da 40 a 60 euro al mese, per ogni mese o frazione di mese in cui il rapporto di lavoro è in essere, fino a dodici mensilità e a un tetto annuo di 720 euro. La somma non è imponibile né ai fini fiscali né ai fini contributivi e non entra nel calcolo dell’ISEE. Il riferimento alla frazione di mese ha un rilievo pratico per il personale scolastico. Anche un rapporto avviato o cessato nel corso del mese, come accade di frequente con le supplenze, consente di computare quella mensilità per intero.
Quanto ai requisiti soggettivi, possono accedere le madri di due figli, con il più piccolo di età inferiore a dieci anni, e le madri di tre o più figli, con il più piccolo di età inferiore a diciotto anni. Sono compresi i figli adottivi e quelli in affidamento preadottivo. Il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2026 o maturare entro il 31 dicembre 2026. Se matura in corso d’anno, il beneficio decorre dal mese in cui si perfeziona, ad esempio quello di nascita del secondo figlio. Simmetricamente, il diritto viene meno al compimento del decimo anno del secondo figlio oppure, per le madri di tre o più figli, al compimento del diciottesimo anno del più piccolo.
Vi è poi un requisito reddituale. La somma dei redditi da lavoro, dipendente o autonomo, rilevanti per le imposte del 2026 non deve superare 40.000 euro. L’INPS precisa che il conteggio è ampio. Vi rientrano anche i redditi esenti o soggetti a tassazione sostitutiva, nonché le indennità che sostituiscono la retribuzione, come quelle per maternità, malattia o congedo straordinario. Restano invece esclusi la NASpI, la DIS-COLL e le pensioni. Per le dipendenti il reddito si considera al netto dei contributi obbligatori trattenuti dal datore di lavoro, mentre non si deducono quelli facoltativi, come riscatti e ricongiunzioni. Con le retribuzioni tabellari del comparto Istruzione e ricerca la soglia sarà rispettata nella generalità dei casi. Occorre però prestare attenzione a chi cumula l’insegnamento con altri incarichi o con attività libero-professionali, perché tutti i redditi da lavoro concorrono al limite.
Il profilo che merita maggiore attenzione nella scuola riguarda le madri con tre o più figli. Per loro il bonus non spetta nei mesi in cui è in essere, anche solo in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Queste lavoratrici possono infatti fruire fino al 31 dicembre 2026 dell’esonero integrale della quota IVS a loro carico, previsto dall’art. 1, comma 180, della legge n. 213/2023. Ne deriva una netta divaricazione tra le due condizioni. La docente o l’assistente amministrativa di ruolo con tre figli non ha titolo al bonus, ma beneficia dell’esonero contributivo. La collega supplente con la stessa composizione familiare può invece accedere al bonus per i mesi coperti da contratto a tempo determinato. Per la madre di due figli la natura del contratto è irrilevante: il beneficio spetta sia alla docente di ruolo sia alla precaria. La circolare chiarisce anche il caso del passaggio di regime: se il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato, il bonus cessa dal mese della trasformazione. L’INPS non si sofferma specificamente sull’immissione in ruolo del personale scolastico, che costituisce la costituzione di un nuovo rapporto più che la trasformazione di quello precedente. È tuttavia ragionevole ritenere che, per la madre di tre o più figli immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2026, il beneficio non spetti da settembre in poi. Le mensilità precedenti, coperte da supplenza, restano invece utili.
Per le supplenti occorre tener conto di un ulteriore elemento. Il beneficio spetta soltanto per i mesi o le frazioni di mese in cui il rapporto di lavoro è in essere, esclusi i periodi di sospensione. Chi ha avuto nel 2026 un contratto fino al 30 giugno e una nuova nomina da settembre non potrà quindi computare luglio e agosto. Lo stesso vale per gli intervalli tra una supplenza breve e la successiva. La NASpI eventualmente percepita in quei mesi non integra il requisito lavorativo e non concorre al reddito. Conviene dunque ricostruire con precisione il calendario dei propri contratti prima di compilare la domanda, così da indicare correttamente le mensilità richieste.
Venendo agli aspetti procedurali indicati dal messaggio n. 3343, il servizio si trova sul portale INPS, nella sezione dedicata ai sostegni per i genitori, alla voce «Nuovo Bonus mamme 2026». Vi si accede con SPID di livello almeno 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. In alternativa la domanda può essere presentata tramite il Contact Center Multicanale (803.164 da rete fissa, 06 164.164 da mobile) oppure tramite i patronati. Il termine è il 31 dicembre 2026. Chi matura il requisito nel mese di dicembre può presentare la domanda entro il 31 gennaio 2027. In domanda la lavoratrice dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti. Le madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente devono inoltre attestare di non avere un contratto a tempo indeterminato nei mesi per i quali chiedono il beneficio. Le dichiarazioni restano soggette a controllo anche dopo il pagamento. In caso di dichiarazioni non veritiere sono previsti la decadenza, il recupero delle somme e la segnalazione all’autorità giudiziaria. La cautela nell’indicare le mensilità, specie per le precarie con più contratti nell’anno, non è dunque un dettaglio formale.
Sul pagamento, le mensilità del 2026 vengono corrisposte in un’unica soluzione a dicembre, se l’istruttoria si chiude in tempo. L’ordine di lavorazione segue la data di presentazione della domanda, e le pratiche non definite entro dicembre vengono liquidate a partire da gennaio 2027. Chi intende ricevere l’importo entro l’anno ha quindi interesse a non attendere la scadenza.
Il provvedimento dell’INPS può essere di accoglimento, di accoglimento parziale per alcune mensilità o di rigetto. Contro il rigetto o l’accoglimento parziale la lavoratrice può chiedere il riesame delle mensilità non riconosciute, solo per via telematica e allegando la documentazione utile a superare i motivi del diniego. Le verifiche avvengono in modo automatizzato sulle banche dati dell’Istituto. Non è quindi da escludere che un rapporto di supplenza registrato in modo incompleto, o un contratto a termine qualificato erroneamente, conduca al mancato riconoscimento di alcune mensilità. In quei casi il riesame, corredato dai contratti e dalla documentazione della scuola, è lo strumento per ottenere la correzione.








