Con la sentenza n. 1074 del 17 settembre 2026 la prima sezione del TAR Liguria ha confermato la destituzione dal servizio di un professore universitario. Il docente aveva prelevato dai profili social di alcune studentesse fotografie autentiche e, con un software, le aveva trasformate in falsi fotomontaggi di nudo, poi diffusi su Telegram. La vicenda riguarda l’università, ma i principi affermati interessano da vicino anche la scuola, dove l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale per manipolare immagini di persone reali è ormai un problema concreto, che coinvolge studenti e, purtroppo, talvolta anche adulti.

I fatti sono lineari. L’ateneo aveva disposto la sospensione cautelare del docente e avviato il procedimento disciplinare previsto dagli artt. 87-89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il testo unico sull’istruzione superiore che disciplina ancora oggi il potere disciplinare sui professori universitari. Nel corso del procedimento il docente aveva fatto valere due elementi. Il primo era il percorso psicologico intrapreso. Il secondo, ritenuto decisivo dalla difesa, era l’accordo raggiunto con le persone offese, che avevano rimesso le querele, con la conseguente chiusura del procedimento penale. Su questa base aveva chiesto una sanzione meno grave, sostenendo che la destituzione fosse sproporzionata rispetto a fatti che in sede penale non avevano avuto seguito. L’università aveva invece concluso l’istruttoria anche alla luce del fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica. Il collegio di disciplina aveva espresso parere favorevole alla destituzione, ravvisando una condotta reiterata nei confronti di più studentesse e incompatibile con i doveri del docente. Il consiglio di amministrazione aveva quindi deliberato e il rettore aveva emanato il decreto.

Il TAR ha respinto il ricorso muovendo da due premesse. La prima riguarda la scelta della sanzione. L’art. 87 del R.D. n. 1592/1933 prevede una scala graduata: censura, sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno, revocazione, destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni e, infine, destituzione con perdita di tale diritto. Nella scelta tra queste misure l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, che il giudice amministrativo può sindacare solo in caso di manifesta sproporzione. Il collegio l’ha esclusa, tenuto conto della pluralità delle vittime, della reiterazione della condotta e del ruolo del docente. Va notato che l’ateneo non ha applicato la sanzione più grave: il professore perde la cattedra, ma conserva il diritto alla pensione.

La seconda premessa, la più rilevante sul piano dei principi, riguarda il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare. La transazione con le persone offese e la remissione della querela producono effetti sulla procedibilità del reato, ma non vincolano l’amministrazione. Questa valuta in via autonoma l’interesse pubblico alla sanzione, che nel caso di specie coincide con la tutela dell’immagine dell’ateneo e della sicurezza della comunità accademica. L’interesse delle vittime a chiudere la vicenda penale e quello dell’istituzione a non mantenere in servizio chi ha tradito la fiducia legata alla funzione sono interessi distinti, e il secondo non è disponibile dalle parti private. Per il TAR l’esigenza di preservare l’integrità e la credibilità dell’istituzione universitaria esclude il ricorso a misure meno afflittive.

È un’impostazione che trova riscontro anche nel mondo della scuola, con una precisazione di sistema. I professori universitari appartengono alle categorie di personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, e per questo il loro procedimento disciplinare resta regolato dalla normativa speciale. Al personale docente della scuola si applicano invece gli artt. 55 e seguenti dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, insieme alle disposizioni del d.lgs. n. 297 del 1994 e del contratto collettivo. Il principio di fondo però coincide. L’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 afferma l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, e l’esito di quest’ultimo, a maggior ragione quando si chiude per una causa estintiva come la remissione della querela e non con un accertamento nel merito, non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente i fatti sul piano disciplinare. Anche per il docente di scuola, del resto, la lesione della dignità degli studenti e della credibilità della funzione educativa è tra le condotte che possono giustificare la sanzione espulsiva.

La sentenza si inserisce in un quadro normativo che nel frattempo si è fatto più severo. Con la legge n. 132 del 2025 sull’intelligenza artificiale il legislatore ha introdotto nel codice penale l’art. 612-quater, che punisce la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità e che arrecano un danno ingiusto. Il reato è di regola procedibile a querela, il che spiega perché nel caso ligure la remissione abbia potuto chiudere la partita penale. La giustizia penale, tuttavia, non esaurisce la risposta dell’ordinamento, e la vicenda lo dimostra con chiarezza.

Per le istituzioni scolastiche e universitarie la lezione è duplice. Da un lato l’amministrazione che venga a conoscenza di condotte di questo tipo non può limitarsi ad attendere l’esito del giudizio penale né considerarsi vincolata da eventuali accordi tra autore e vittime: ha il dovere di attivare il procedimento disciplinare e di valutarne autonomamente la gravità. Dall’altro la discrezionalità nella scelta della sanzione va esercitata con un’istruttoria accurata e una motivazione che dia conto di tutti gli elementi, compresi quelli favorevoli all’incolpato, perché è proprio su questo terreno che il provvedimento può reggere o cadere davanti al giudice. Nel caso ligure l’ateneo ha superato il vaglio anche perché aveva acquisito gli atti dell’indagine penale e graduato la sanzione, senza spingersi alla misura più grave.

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