Con sentenza 81/2021 il Tar Toscana ha riconosciuto un danno all’autostima arrecato a un ragazzo che l’Istituto scolastico aveva autonomamente riconosciuto con bisogni educativi speciali (BES), ma senza predisporre alcuno strumento compensativo e omettendo di informare del tutto la famiglia.
Secondo il Giudice, la mancata predisposizione delle misure compensative per l’alunno Bes è grave e ancora di più lo è che non se ne sia fatto partecipe la famiglia. La disciplina vigente sugli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali prescrive infatti precisi obblighi di predisporre strumenti di personalizzazione della didattica – comprensivi di misure compensative e dispensative – persino quando le difficoltà non siano dipendenti da disturbi «clinicamente tipizzati».
Riscontrata una situazione Bes è specifico obbligo dell’istituto scolastico informare “tempestivamente” i genitori affinché scuola e famiglia possano predisporre, anche congiuntamente, le più adeguate misure di recupero. Il Giudice ha, pertanto, riconosciuto come risarcibile il danno psicologico risentito dal minore da cui la scuola abbia continuato a pretendere risultati ordinari senza predisporre la necessaria “rete protettiva”, con ciò incidendo sul suo equilibrio e sulla sua autostima. Nel caso di specie, il Tar toscano ha ritenuto di quantificare in 2.500 euro, solo perché la situazione si era protratta per un limitato arco di tempo dell’anno scolastico.








